Edoardo Izzo per "www.lastampa.it"
ROBERTO SPADA
L’aggressione di Roberto Spada al giornalista della Rai, Daniele Piervincenzi, è avvenuta «in un’area permeata dalla presenza di organizzazioni mafiose». Anche per questo quella famosa testata, per la quale Spada e il suo complice Ruben Alvez Del Puerto sono stati condannati a 6 anni di carcere, era catalogabile alla voce metodo mafioso. A metterlo nero su bianco in 27 pagine di motivazioni sono i giudici della IX sezione penale del tribunale di Roma.
Era il 7 novembre scorso e il clan Spada non era ancora stato decapitato dall’operazione Eclissi, condotta dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e dal pm Giovanni Musarò, gli stessi che hanno accusato i due imputati di violenza privata e lesioni aggravate dal «metodo mafioso».
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La storia è nota: il giornalista, accompagnato dal cameraman, domandava e insisteva per avere una dichiarazione sulle motivazioni che avevano spinto Roberto Spada a invitare a votare Casapound. L’imputato si rifiutava e scherzava. Ma quando è stato messo alle corde, non reggendo un confronto dialettico, aveva reagito alla maniera degli Spada, con la forza.
«Quanto di fa inca..are essere definito il boss del clan Spada..tu non metti paura, sei una brava persona, sei incensurato», aveva affermato il giornalista Daniele Piervincenzi.
roberto spada
«E’ l’inizio dell’evoluzione aggressiva», spiega il giudice ricordando come Spada, con il suo «gorilla» al fianco, avesse prima evocato il rischio «di non trovarsi più l’auto». Poi occorreva «riaffermare il suo primato platealmente, colpendo nonostante la presenza della telecamera e forse proprio per quella presenza dimostrando a tutti di decidere lui fino a che punto rispondere e quando è il momento di interrompere».
È in quel momento, dice il giudice, che «la violenza e minaccia assumono la veste propria della violenza e della minaccia mafiosa». La sentenza è contestata dai legali di Spada, gli avvocati Angelo Staniscia e Lucia Gargano. «Siamo interdetti. La sentenza evidenzia la totale disapplicazione della norma.
ROBERTO SPADA
Il tribunale dice che l’aggravante sussiste perché la minaccia proviene da un appartenente a un sodalizio criminoso, in realtà così non è perché si tratta di aggravante di tipo oggettivo che discende dalle modalità del fatto e non dalle caratteristiche soggettive di chi lo ha commesso», spiegano a La Stampa i legali.
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