obbligo vaccinale

NO VACCINO, NO STIPENDIO - DA DOMANI ENTRA IN VIGORE L’OBBLIGO DI SUPER GREEN PASS PER I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO E DI QUELLO PRIVATO CON PIÙ DI 50 ANNI DI ETÀ - LA SANZIONE PER CHI VIENE BECCATO SENZA CERTIFICAZIONE VA DA 600 A 1500 EURO, E PER CHI NON CONTROLLA DAI 400 AI 1000 EURO: I NO-VAX SARANNO CONSIDERATI ASSENTI INGIUSTIFICATI E FINO A QUANDO NON SI METTERANNO A NORMA NON RICEVERANNO COMPENSI…

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per il “Corriere della Sera”

 

Osho Green Pass Vaccino Lavoro

Da domani 15 febbraio il green pass rafforzato diventa obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato (autonomi e professionisti compresi) che hanno più di 50 anni di età.

 

Senza certificazione verde in corso di validità il lavoratore non può entrare negli uffici, nelle aziende, nei negozi e in ogni altra sede di lavoro, pena la sospensione dall’incarico e dallo stipendio.

 

«Dal 15 febbraio 2022 — si legge nel decreto — i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione». Gli over 50 che lavorano devono essersi sottoposti nei tempi a due dosi di vaccino, oppure a una dose più guarigione.

 

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Ecco tutte le regole, le scadenze e le sanzioni.

 

Super green pass

La durata del green pass rafforzato è illimitata per chi ha fatto tre dosi di vaccino oppure è guarito dal Covid dopo essersi sottoposto a due dosi.

 

Obbligo vaccinale

Il decreto legge del 7 gennaio 2022 estende l’obbligo di vaccinazione contro il virus Sars-Cov-2 «ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea» e a tutti gli stranieri residenti in Italia «che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età».

TERZA DOSE VACCINI

 

La decisione era già in vigore per alcune categorie di lavoratori: medici, infermieri, personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, servizi segreti, polizia penitenziaria, polizia locale, personale delle Rsa. L’obbligo riguarda l’intero ciclo di immunizzazione, quindi si estende anche al richiamo e alla terza dose.

 

La scadenza

L’obbligo di green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50 sarà in vigore fino al 15 giugno 2022.

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

 

Assenza ingiustificata

Il lavoratore che comunica di essere privo di green pass rafforzato viene considerato assente ingiustificato «senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro» fino a quando non presenta la certificazione «e comunque non oltre il 15 giugno 2022». Per i giorni di assenza ingiustificata «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento». In base al decreto legge del 7 gennaio l’ingresso nella sede di lavoro senza certificazione verde è vietato.

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Le sanzioni

La sanzione amministrativa per chi sia obbligato dalla legge a vaccinarsi e venisse colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato «è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore». In caso di violazione reiterata, la sanzione è raddoppiata.

 

La multa di 100 euro

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La sanzione di 100 euro si applica ali over 50 che alla data dell’1 febbraio non abbiano fatto la prima dose, a coloro che dopo l’1 febbraio non abbiano fatto la seconda dose e a chi non si è sottoposto al richiamo o booster «entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19». Le multe arrivano con la cartella dell’Agenzia delle Entrate.

 

I controlli

In caso di omissione, gli addetti ai controlli rischiano una multa da 400 a 1.000 euro.

 

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Altre mansioni

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il lavoratore può essere adibito «a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2».

 

Le esenzioni

green pass per i viaggi 3

L’obbligo vaccinale «non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore». Nei casi comprovati la vaccinazione «può essere omessa o differita».

 

Dal 7 febbraio le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione vengono emesse esclusivamente in formato digitale, per consentire i controlli attraverso la scansione del QR code. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo ha tempo fino al 27 febbraio per richiedere la nuova certificazione digitale, che è valida solo in Italia e può essere utilizzata per accedere dove è richiesto un green pass.

TORINO - MANIFESTANTI NO GREEN PASS BLOCCATI DALLA POLIZIA

 

Positività

L’immunizzazione a seguito di contagio e guarigione dal Covid, comprovata dalla notifica del medico curante, determina il differimento della vaccinazione. In caso di sopravvenuta positività al virus, le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione.

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