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    VIVENDI MASSACRA MEDIASET IN TRIBUNALE - CADUTO COMPLETAMENTE IL CASTELLO ACCUSATORIO. NIENTE MULTA MILIARDARIA COME SPERAVANO I LEGALI DEL BISCIONE: VIVENDI DOVRÀ PAGARE SOLO 1,7 MILIONI PERCHÉ NON POTEVA RECEDERE DAL CONTRATTO - A QUESTO PUNTO SI COMPLICA ANCHE LA STRATEGIA DI GHEDINI, CHE AVEVA CONVINTO IL BANANA A NON FARE L’ACCORDO CON BOLLORÉ SULLA BASE DI UN TRIONFO NELLA CAUSA CIVILE CHE AVREBBE ANTICIPATO QUELLA PENALE. RIEN À FAIRE…


     
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    PIERSILVIO BERLUSCONI BOLLORE' PIERSILVIO BERLUSCONI BOLLORE'

     (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Il Tribunale di Milano sezione civile ha emesso la sentenza sulle cause Mediaset-Vivendi accertando l'inadempimento da parte di Vivendi sulla causa del contratto Premium e respingendo le altre istanze di Mediaset-Fininvest sulla violazione dei patti parasociali e sulla concorrenza sleale per la scalata dei francesi nel capitale di Mediaset di fine 2016. 

     

    Per quanto riguarda la causa Premium, il Tribunale - si legge in una nota del Tribunale firmata dal presidente della XV sezione Civile Angelo Mambriani - ha accertato l'inadempimento agli obblighi riguardanti il contratto Premium del 2016 condannando Vivendi a risarcire in favore di Mediaset 1,2 milioni e 514mila euro in favore di RTI (controllata di Mediaset).

     

    NICCOLO' GHEDINI SILVIO BERLUSCONI NICCOLO' GHEDINI SILVIO BERLUSCONI

    In merito alle altre due cause intentate da Mediaset-Vivendi il Tribunale ha respinto le richieste ritenendo che "l'operazione di acquisto, da parte di Vivendi, di azioni Mediaset a partire dal dicembre 2016 per un quantitativo complessivamente di poco inferiore al 30% del capitale non sia avvenuto in violazione delle previsioni del contratto stipulato l' 8 aprile 2016 e risoltosi il 30 settembre 2016".

     

    PIER SILVIO BERLUSCONI CON GHEDINI. PIER SILVIO BERLUSCONI CON GHEDINI.

    Il Tribunale ha ritenuto inoltre che l'operazione "non possa essere ritenuta illegittima ai sensi dell'art. 43, comma 11, D. Lgs. 177/2003 (Tusmar), norma non piu' applicabile nell'ordinamento italiano nella sua formulazione originaria in ragione delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte Europea di Giustizia del 3 settembre 2020 in causa n. 719/18" e "che l'operazione non integra le contestate condotte di concorrenza sleale".

     

     

     

     

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