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    LA NUOVA LEGGE SUGLI STADI INTRODUCE DUE NOVITA’: RIDUCE I PASSAGGI DELL’ITER BUROCRATICO E APRE ALLA POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE IMMOBILI “CON DESTINAZIONI D’USO DIVERSE DA QUELLA SPORTIVA” - COSA SIGNIFICA? CHE SI POTRANNO COSTRUIRE CENTINAIA E CENTINAIA DI APPARTAMENTI? E CHI CI GUADAGNA?


     
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    Alessandro Catapano per “la Gazzetta dello Sport”

    lotti durante la mozione di sfiducia lotti durante la mozione di sfiducia

     

    Non ci sono più dubbi. Il testo del decreto legge numero 50 («Disposizioni urgenti in materia finanziaria») pubblicato in Gazzetta Ufficiale (ieri approvato dal Senato, ora tocca alla Camera), almeno nell' articolo che disciplina la costruzione di impianti sportivi, è come era stato concepito: un tentativo di facilitare la realizzazione di nuovi stadi.

     

    L' hanno chiamata norma-salva Roma, il ministro Luca Lotti, che quegli articoli ha scritto dopo essersi confrontato anche con la Figc, ha smentito qualunque riferimento al progetto Tor di Valle, e in effetti, dopo una lettura più attenta, si percepisce come della nuova disciplina potrà beneficiare chiunque, probabilmente, però, a cominciare dalla Roma stessa.

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    NOVITÀ

    Le più grosse che la manovrina introduce, correggendo e ampliando la legge di Stabilità del 2013 (grossolanamente definita «legge sugli stadi»), sono sostanzialmente due. E entrambe potrebbero fare al caso dei giallorossi. La prima è contenuta nel comma 2 e riduce i passaggi dell' inter burocratico - in cui il dossier di Pallotta e Parnasi è impantanato da due anni e mezzo - laddove stabilisce che il parere favorevole della Conferenza di servizi decisoria «... può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale». In tale ipotesi, prosegue, «... il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all' approvazione del consiglio comunale».

     

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    Che in questo modo, dunque, eviterebbe di doversi pronunciare su una delicata variante al piano regolatore. La seconda novità, potenzialmente, è esplosiva. Perché l' articolo 62, al comma 1, stabilisce che il progetto «... può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d' uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell' impianto».

     

    Dicitura generica, in cui possono finire un mucchio di cose, e da cui è sparito il riferimento che si volle inserire nel comma 304 della legge del 2013, a proposito degli altri tipi di intervento, «... comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale». Cosa significa? Che si potranno costruire centinaia e centinaia di appartamenti? Ci provarono anche nel 2013, ma si sollevò un coro di indignazione e in molti, tra cui il ministro Delrio, si opposero.

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