Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”
alvise casellati
Evasione fiscale sì, ma di «particolare tenuità». Alvise e Ludovica Casellati, i due figli della ministra delle Riforme (Elisabetta), si giovano a Milano dell’istituto della «tenuità del fatto» (articolo 131 bis della riforma Cartabia del 2022), cioè della «causa di non punibilità» della condotta quando, per le modalità o per l’esiguità del danno, «sia di particolare tenuità e non risulti abituale».
Il pm Giovanni Polizzi chiede il rinvio a giudizio per «esercizio abusivo dell’intermediazione finanziaria» di un promotore (Domenico Angiolella) al quale una sessantina di risparmiatori (tra i quali la famiglia Casellati) avevano affidato in tutto oltre 9 milioni da investire. Sui suoi telefoni la Finanza ha trovato molte chat (strumento investigativo che il ministro Nordio dichiara di voler riformare), comprovanti che su proposta di Angiolella i figli Casellati avevano fatto intestare le sue fatture non alle loro persone fisiche, ma, falsamente, a due loro società senza rapporti professionali con lui, in modo che potessero indebitamente detrarre l’Iva su 12.300 e 10.000 euro di imponibile.
alvise casellati e maria elisabetta alberti casellati
«Non ci sono dubbi sulla commissione dell’evasione fiscale» da parte dei Casellati jr. (la giornalista e il direttore d’orchestra), ma la Procura chiede l’archiviazione in quanto «si deve convenire» con i difensori Nadia Alecci e Ernesto De Toni «che l’evasione di poche migliaia di euro per l’annotazione nelle dichiarazioni di due sole fatture per ciascuno dei fratelli, una per ogni anno, appare condotta illecita obiettivamente riconducibile alla categoria della particolare tenuità».
ludovica casellati
I due hanno infatti «eliso le conseguenze» correndo a sanare le dichiarazioni dei redditi e pagare le tasse evase al Fisco, e nel loro reato (punito fino a 6 anni sotto i 100.000 euro) hanno avuto due fortune: la riforma Cartabia ha alzato da 5 a appunto 6 anni la pena dei reati ai quali si può applicare la tenuità; e la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la continuazione tra due condotte (come qui i due anni di fatture) non integra di per sé quell’«abitualità» che impedirebbe di applicare la tenuità.
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