DAGOREPORT - BLACKSTONE, KKR, BLACKROCK E ALTRI FONDI D’INVESTIMENTO TEMONO CHE IL SECONDO MANDATO…
alessandro profumo a villa taverna per la festa dell indipendenza usa
(di Corrado Chiominto) (ANSA) - Il ricorso alla magistratura intentata dai Fondi York su Mps è stata considerata dal tribunale di Milano una lite temeraria. E il conto sarà salato: tra spese legali e risarcimenti per la lite ai singoli soggetti interessati dal ricorso il conto arriverà oltre 1,5 milioni di euro. Questo, ovviamente, senza considerare gli onorari pagati per gli avvocati.
La sentenza di primo grado condanna quattro fondi York a pagare circa 1,1 milioni di spese processuali in favore delle società Mps e Nomura ed anche verso gli ex vertici Alessandro Profumo e Fabrizio Viola e l'allora presidente del collegio sindacale Paolo Salvatori. A questo importo si aggiungono altri 460mila euro che dovranno essere versati ai sensi dell'articolo del codice civile sulle liti temerarie, una norma quella sull' 'abuso di processo' che raramente trova applicazione sul fronte finanziario.
La decisione è contenuta nella sentenza appesa depositata dalla sezione del tribunale milanese specializzata nel diritto d'impresa e si aggiunge a quella del recente passato relativa alle richieste del fondo Alken, di cui era consulente Giuseppe Bivona uno dei principali contestatori dell'allora gestione del Monte dei Paschi. Viola, Profumo e Salvatori sono statati scagionati da ogni accusa, e anzi ora riceveranno indietro una sorta di risarcimento. La sentenza, di 59 pagine, rigetta tutte le richieste avanzate dai Fondi perchè prive 'di qualsiasi fondamento'.
E questo implica "la condanna degli attori al pagamento delle spese processuali che si liquidano, avuto riguardo all'entità del credito risarcitorio oggetto della domanda ed alla complessità delle questioni affrontate nella misura corrispondente ai parametri medi". In pratica dovranno essere pagati 240mila euro, maggiorati del 15% di spese generali nei confronti di: Banca MPS; Alessandro Profumo e Fabrizio Viola; Paolo Salvadori e Nomura International. Ma a questo si aggiunge l'aspetto di lite temeraria con una sanzione pari "alla metà delle spese processuali".
ALESSANDRO PROFUMO E GUIDO CROSETTO
"La proposizione in giudizio da parte degli investitori professionali senza la dovuta prudenza - prosegue la sentenza - di una domanda risarcitoria di entità esorbitante nei confronti degli istituti di credito convenuti e dei loro organi sociali attraverso la prospettazione di una responsabilità da investimento disinformato in relazione a rischi all'epoca ben noti al mercato e la deduzione di un danno neanche astrattamente configurabile in relazione al tipo di strumenti finanziari prescelti dà luogo a responsabilità aggravata per abuso del processo e alla conseguente condanna al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. equitativamente determinata per ciascuno dei convenuti in misura pari alla metà delle spese processuali". Nel testo della sentenza si ripercorrono le contestazioni e i tempi delle comunicazioni. Per i giudici "non era configurabile alcuna alterazione decettiva (ingannevole ndr) nel quadro informativo fornito all'epoca".
I rilievi riguardano inizialmente la "laconicità" della descrizione e della esatta scansione temporale delle operazioni effettuate dai fondi York. Ma proseguono spiegando che per investitori di quel valore tecnico non potevano non aver valutato le informazioni diffuse sin dall'aprile 2013 anche sulla spinta di richiesti di chiarimenti della Consob quando la banca aveva compiuto una complessa operazione di finanza strutturata con Nomura, aveva indicato il valore negativo per 308 milioni del fair value iniziale, erano state spiegate le ragioni sottostanti all'operazione, aveva fornito prospetti pro-forma allegati al bilancio, aveva illustrato effetti e clausole per le banche. Per tutto questo - è scritto - "deve escludersi persistessero carenze informative sulle operazioni di finanza struttura incriminate".
Secondo i giudici le informazioni "erano infatti più che sufficienti a consentire all'investitore accorso sul mercato azionario di borsa di valutare sia i rischio specificatamente connesso alla natura delle operazioni in derivate Santorini e Alexandria, sia il rischio legato all'esito degli accertamenti in corso da parte dell' autorità di vigilanza in ordine alla necessità di incrementare in misura anche rilevanti gli accantonamenti a copertura del rischio derivante dai crediti deteriorati". (ANSA).
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