TELECOM-MEDIA ITALIA – ECCO LA BOZZA DI DECRETO CON CUI SI PREPARANO A FOTTERE TELEFONICA - MA REINTRODURRE IL DIRITTO DI VETO DEL TESORO VUOLDIRE METTERSI CONTRO L’EUROPA

Da "Il Foglio"

Il governo ha appena varato un ponderoso piano "di semplificazione" in 50 punti intitolato Destinazione Italia. Obiettivo: attirare capitali stranieri. Il presidente del Consiglio è andato a illustrarlo a Wall Street suonando l'opening bell.

Oggi, tornato a Roma, si trova a presiedere un Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno la difesa dell'italianità di Telecom e di Alitalia. Oltre all'eventuale commissariamento del gruppo siderurgico dei Riva, cioè le attività extra Ilva, richiesto dai sindacati dopo il sequestro della magistratura e il blocco delle attività e perdita di ordini internazionali. Tutto sta avvenendo fuori tempo massimo, e probabilmente fuori anche dalle regole europee, oltre che dalle elementari leggi di mercato.

Per blindare Telecom, o almeno la sua rete improvvisamente scoperta come strategica, si vuole reintrodurre la golden share, cioè il diritto di veto del Tesoro. Esisteva, finché l'esecutivo ulivista del tempo non vi rinunciò nell'Opa di Roberto Colaninno: allora si obiettarono appunto possibili censure europee. Le stesse che, come è ora stato rivelato, portarono un anno fa a uno scontro nel governo Monti tra i ministri Corrado Passera (favorevole alla golden share) e Vittorio Grilli ed Enzo Moavero (contrari). Non solo.

Lo stato nuovamente azionista farebbe crollare il già esiguo valore di Borsa di Telecom, il cui 72,5 per cento è in mano al mercato. Qualcuno se ne è dimenticato? Quanto all'Alitalia, il ministro dello Sviluppo Flavio Zanonato intima "stop ai francesi" (diversamente dal collega Maurizio Lupi, ieri a Parigi), cerca altri partner e nel frattempo invoca una soluzione ponte "coinvolgendo le banche".

Queste, già alle prese con problemi di patrimonializzazione, si sono appena rimesse a fare il loro lavoro: cioè quello di erogare credito, non di improvvisarsi azioniste di aziende più o meno in crisi. I partner stranieri - Air France-Klm per Alitalia, Telefonica per Telecom - ovviamente scapperebbero a gambe levate. E soprattutto nel primo caso, visto che non c'è più un euro in cassa, sarebbe lo stato a pagare il conto finale. Attraverso l'immancabile Cassa depositi e prestiti: l'Iri 2.0. Destinazione Italia? Non si direbbe.


2. SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTIVI STRATEGICI NEI SETTORI DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTO il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge";
VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, che demanda ad uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, l'individuazione delle reti e degli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (di seguito "attivi di rilevanza strategica"), in relazione ai quali possono essere esercitati i poteri speciali, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al medesimo articolo;
VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
VISTI gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la Direttiva 2003/54/CE e la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e la disciplina nazionale di recepimento; [MISE: verificare completezza dei principali riferimenti in materia di energia]

VISTA la Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale, la Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, la Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e la disciplina nazionale di recepimento; [MISE: verificare completezza dei principali riferimenti in materia di comunicazioni elettroniche]

VISTA la Direttiva [MIT: verificare l'opportunità di inserire i principali riferimenti in materia di trasporti]

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ..................;


UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del ..................;

VISTI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ..................;


SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri;


EMANA
il seguente regolamento:


ART. 1
(Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore energetico)

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge, gli attivi di rilevanza strategica nel sistema energetico nazionale sono individuati nelle reti energetiche di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali, elencate al comma seguente.

2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1:

a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e successive modifiche ed integrazioni;
b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da Stati non appartenenti all'Unione europea;
c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento.
[MISE: verificare la completezza dell'elenco: ad esempio, si potrebbero menzionare gli impianti di produzione di energia elettrica? gli impianti di stoccaggio del gas? infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da Stati Ue (esempio, Tag)?]

ART. 2
(Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore trasporti)

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per il settore dei trasporti sono individuati nelle grandi reti ed impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i principali collegamenti trans europei, e nei relativi rapporti convenzionali, come individuati dal comma 2.

2. Nelle reti e negli impianti di cui al comma 1, sono inclusi:

a) porti di interesse nazionale;
b) aeroporti di interesse nazionale;
c) rete ferroviaria di rilevanza per le reti trans-europee.

[MIT: verificare la completezza dell'elenco: ad esempio, si potrebbe menzionare la rete autostradale di interesse nazionale? la rete autostradale di rilevanza per le reti trans-europee?]

 


ART. 3
(Individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore comunicazioni)

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge, gli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni sono individuati nelle reti e negli impianti utilizzati per l'accesso degli utenti finali ai servizi a banda larga e ultralarga di rete fissa e a quelli rientranti negli obblighi del servizio universale, fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995.

2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1 i collegamenti e gli apparati dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettività (fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione di:

a) reti private virtuali, in uso alle Amministrazioni dello Stato competenti in materia di salvaguardia della pubblica sicurezza, del soccorso pubblico, dell'autorità giudiziaria, delle relazioni internazionali e della difesa nazionale; [MISE - INTERNO - DIFESA: valutare l'opportunità di trasferire questi attivi nel Dpcm di cui all'art. 1 del decreto legge ]
b) collegamenti dedicati ad uso esclusivo alla realizzazione della Rete Interpolizia per Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza e per il Ministero della Difesa; [MISE - INTERNO - DIFESA: valutare l'opportunità di trasferire questi attivi nel Dpcm di cui all'art. 1 del decreto legge ]
c) reti di accesso ai servizi di telecomunicazioni di rete fissa anche nel caso di connessioni stabilite mediante servizi di accesso disaggregato all'ingrosso, condiviso o WRL, in rame e fibra.

 

ART. 4
(Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali)

1. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo - fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e di comunicazione di cui all'articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge - riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego.
2. Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.


ART. 5
(Disposizioni di coordinamento)
1. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto legge si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato previsti dal medesimo articolo 2, ivi compresi quelli connessi ad un adeguato sviluppo infrastrutturale, non sia adeguatamente garantita dalla eventuale sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto concessorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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