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    MAI PIÙ CORNUTI E SPENNATI – LA CASSAZIONE HA STABILITO CHE SE L’EX MOGLIE HA COSTITUITO UNA NUOVA FAMIGLIA DI FATTO PERDE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO CORRISPOSTO DALL'EX MARITO – UNA DONNA, INFATTI, SI ERA OPPOSTA ALLA DECISIONE DELLA REVOCA, MA LA CORTE LE HA NEGATO IL DIRITTO SULLA BASE DEL PRINCIPIO DI “AUTORESPONSABILITÀ”


     
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    Da "www.lastampa.it"

     

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    Il caso. La moglie presentava ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’Appello di Perugia aveva revocato l’assegno di mantenimento corrisposto dal marito in suo favore in considerazione del fatto che ella aveva costituto una nuova famiglia di fatto.

     

    La nuova famiglia di fatto esclude il mantenimento. La Cassazione si è allineata al suo consolidato orientamento secondo cui anche in tema di separazione dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con un’altra persona può comportare la cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento che grava sull’altro.

    ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

     

    Tale conseguenza trova la sua giustificazione nel principio di autoresponsabilità, «ossia nel compimento di una scelta consapevole e chiara, orgogliosamente manifestata con il compimento di fatti inequivoci» per aver dato luogo a una unione stabile e continuativa «che si è sovrapposta con effetti di ordine diverso, al matrimonio, sciolto o meno che sia».

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    In caso di separazione legale dei coniugi e di formazione di un nuovo nucleo familiare di fatto da parte del coniuge beneficiario del mantenimento, indipendentemente dalla risoluzione del rapporto coniugale, avviene una rottura tra il preesistente modello di vita e il nuovo assetto fattuale di rilievo costituzionale in quanto espressamente voluto e cercato dal coniuge beneficiario della solidarietà (ancora) coniugale.

     

    La ricerca, la scelta e il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare da parte del beneficiario «fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire meno».

     

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    A nulla rileva la possibilità che i coniugi non divorziati possano astrattamente ricomporre la propria vita in comune in seguito a un ripensamento: anche in questo caso l’assegno non rivivrebbe ma tornerebbe a operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza. Per questi motivi, la Corte ha respinto il ricorso.

     

     

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