Enrico Forzinetti per www.corriere.it
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Le persone vittime di revenge porn a breve avranno una possibilità in più per poter chiedere la rimozione dei contenuti intimi diffusi online senza il loro consenso. Il Garante della Privacy sta infatti predisponendo un apposito modulo totalmente online attraverso cui ogni persona può chiedere l’intervento dell’Authority entro le 48 ore.
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La compilazione del modulo e la segnalazione delle piattaforme su cui sono stati diffusi i contenuti potranno essere fatte da chiunque sopra i quattordici anni o da un genitore nel caso il figlio non abbia ancora raggiunto l’età.
Come anticipato dal Sole 24 Ore, il Garante si sta così adeguando a quanto previsto dal decreto legge 139 del 2021 che tra le altre cose aveva ampliato proprio i poteri dell’Autorità nei confronti del reato di revenge porn, fissando anche le nuove soglie anagrafiche.
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Una delle altre novità principali è rappresentata dal fatto che con il nuovo modulo di segnalazioni, il Garante dovrà intervenire per far rimuovere video e foto dall’intero web e dai social su cui sono stati diffusi.
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Al momento esiste un altro modulo scaricabile dal sito, che però permette all’Authority di intervenire solamente su contenuti intimi diffusi su Facebook e Instagram, con cui proprio l’anno scorso sono stati stretti accordi per arginare il reato di revenge porn, introdotto all’interno del Codice penale nel luglio del 2019 attraverso il provvedimento conosciuto come Codice Rosso.
Il reato e le multe
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Come si legge all’articolo 613-ter: «Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000».
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Il comma due dello stesso articolo evidenzia poi che «la stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento».
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In altre parole è punibile allo stesso modo anche chi semplicemente inoltra contenuti espliciti relativi a una persona, senza il suo consenso.
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