DAGOREPORT - CHE COSA SI PROVA A DIVENTARE “GIORGIA CHI?”, DOPO ESSERE STATA CARAMELLATA DI…
ALT! LA CORTE COSTITUZIONALE: “CHI GUIDA DOPO AVER ASSUNTO STUPEFACENTI È PUNIBILE SOLO SE CREA UN PERICOLO PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE” – LA CONSULTA INTERVIENE DOPO I DUBBI DI TRE GIUDICI SUL NUOVO CODICE DELLA STRADA, E NON SI TRATTA SOLO DI UN DETTAGLIO TECNICO: LA FORMULAZIONE INTRODOTTA NEL 2024 CONSENTIREBBE INFATTI DI PUNIRE CHIUNQUE ABBIA ASSUNTO STUPEFACENTI IN QUALSIASI MOMENTO ANTERIORE ALLA GUIDA (IN IPOTESI, ANCHE GIORNI, SETTIMANE O MESI PRIMA) – PER LA CORTE, NON SARÀ PIÙ NECESSARIO DIMOSTRARE CHE...
ESTRATTO Da www.ilsole24ore.com
La stretta sulla guida sotto l’effetto di droga operata nel 2024 dall’articolo 187 del Codice della Strada non è illegittima purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l’assunzione di stupefacenti, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale. Prima la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver assunto droga. Con la nuova formulazione dell’articolo 187 si punisce semplicemente chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.
Sulla norma arriva oggi l’interpretazione della Consulta, dopo i dubbi di legittimità espressi da tre giudici.
Secondo i giudici di merito che si sono rivolti alla Consulta […], la nuova formulazione consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida: in ipotesi, anche giorni, settimane o mesi prima.
Essa pertanto produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale; non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili; e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol.
La Corte non ha condiviso queste censure, ma ha sottolineato la necessità di una “interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore”.
In forza di questa interpretazione, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Sarà però necessario accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti “che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee […] a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.
In altre parole - spiega un comunicato della Consulta - non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore. Ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale.
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MARIJUANA ALLA GUIDA
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