DAGOREPORT - BLACKSTONE, KKR, BLACKROCK E ALTRI FONDI D’INVESTIMENTO TEMONO CHE IL SECONDO MANDATO…
Estratto dell'articolo di Chiara Spagnolo per www.repubblica.it
Un rapinatore non ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti durante una rapina se la vittima glieli ha procurati agendo per legittima difesa: lo ha stabilito il Tribunale civile di Bari, rigettando la richiesta di Luigi Giuliani, l’uomo che nel novembre 2014 si ruppe un femore mentre tentava di impossessarsi del Rolex del proprietario di un garage di via Amendola.
Ad investirlo, con una Mercedes parcheggiata nella struttura, fu il figlio del proprietario, per costringerlo a buttare la pistola con cui stava minacciando il padre e alcuni dipendenti. La botta provocò al rapinatore la frattura scomposta del femore destro e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della Autotecnedil (la società proprietaria del garage) e della Unipolsai (la compagnia assicuratrice). […]
La storia parte da dieci anni fa, da quel pomeriggio di novembre in cui due uomini con volto coperto, in sella a uno scooter fecero irruzione nell’autorimessa. Uno dei due, pistola alla mano, prima minacciò il custode e poi puntò l’arma contro il proprietario con l’obiettivo di farsi consegnare il Rolex Submarine che portava al polso. Mentre il titolare era sotto lo scacco della pistola, il figlio – accortosi di quanto stava accadendo – salì su una delle auto parcheggiate e spinse il rapinatore verso altre vetture, facendolo cadere a terra.
L’impatto determinò la rottura del femore. Secondo il denunciante si era trattato di una manovra finalizzata a fargli del male e, per questo, sia la compagnia con cui l’auto era assicurata che la società titolare del garage avrebbero dovuto risarcire i danni causati.
Ma, nella sentenza, il giudice ha fornito una diversa interpretazione dei fatti. Innanzitutto ricordando che Giuliani, arrestato subito dopo il ricovero in ospedale, ha sostanzialmente ammesso le sue responsabilità nel tentativo di rapina ed è stato condannato, in primo grado a tre anni e quattro mesi, poi ridotti a due e quattro.
Inoltre, che nel 2015, il rapinatore e il proprietario dell’autorimessa avevano firmato una transazione, con cui il primo risarciva i danni al secondo ed entrambi dichiaravano di non aver più nulla a pretendere l’uno dall’altro.
Per il Tribunale civile, tale atto ha sostanzialmente chiuso la porta ad ogni successiva ipotesi di ulteriori risarcimenti. Senza contare che, nel 2021, la Corte di Cassazione ha sancito che nel caso di “utilizzo anomalo del veicolo” – come sarebbe appunto quello in questione – non è operante la disciplina in materia di assicurazione obbligatoria. Inoltre, il figlio del titolare ha agito per bloccare un’aggressione nei confronti del padre, cioè per legittima difesa e questo escluderebbe la sua responsabilità civile nel danno causato al rapinatore. […]
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