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(ANSA) - La Corte Ue - nell'ambito di un rinvio pregiudiziale - ha affrontato il caso di due cittadini siriani che hanno presentato domanda di asilo in Germania quando il Paese di primo ingresso era l'Italia. La causa verte sull'interpretazione del regolamento Dublino III, pilastro normativo della gestione dell'asilo. L'Italia aveva diramato una circolare in cui invitava i 27 a sospendere temporaneamente tutti i trasferimenti poiché mancavano i posti nelle strutture. Un giudice tedesco ha dunque interpellato la Corte Ue. Ebbene, la sospensione unilaterale non basta a indicare "carenze sistemiche" tali da giustificare lo stop.
Secondo la Corte di Giustizia dell'Ue, infatti, "il fatto che uno Stato membro abbia sospeso unilateralmente le prese in carico dei richiedenti asilo di per sé non è tale da giustificare la constatazione di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale". Una clausola del trattato di Dublino prevede forme di protezione umanitaria per far sì che i migranti ricevano sempre un trattamento dignitoso.
"Il regolamento Dublino III enuncia due condizioni cumulative affinché si possa constatare l'impossibilità del trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente. Infatti, solo le 'carenze sistemiche' che 'implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta' rendono impossibile tale trasferimento", nota la Corte.
Ma la Corte, allo stesso tempo, ricorda che, "nel contesto del sistema europeo comune di asilo, si deve presumere che il trattamento riservato ai richiedenti protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme ai requisiti della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali".
L'esistenza di una simile carenza, dunque, "può essere accertata solo al termine di un'analisi concreta, fondata su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati". "Spetta al giudice investito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento procedere alla valutazione dell'esistenza di siffatte carenze sistemiche e del rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta", basandosi anche sui documenti di organizzazioni internazionali.
migranti arrivano a lampedusa 2
Nell fattispecie, due cittadini siriani, RL e QS, hanno presentato una domanda di asilo in Germania ma l'Italia, come detto, è stata individuata come Stato membro competente. Le autorità tedesche hanno pertanto chiesto all'Italia di prendere in carico RL e QS. "Ma tale domanda è rimasta senza risposta". Le autorità tedesche hanno poi respinto le domande di asilo in quanto inammissibili con la motivazione che "l'Italia era competente per l'esame di tali domande di asilo" e hanno altresì disposto l'allontanamento dei suddetti richiedenti verso l'Italia.
"I ricorsi dei richiedenti asilo avverso le decisioni delle autorità tedesche sono attualmente pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo superiore del Land Renania settentrionale-Vestfalia, giudice del rinvio", nota la corte.
Durante i procedimenti di appello, l'unità Dublino italiana ha inviato a tutte le unità Dublino una circolare in cui invitava gli Stati membri a sospendere temporaneamente tutti i trasferimenti verso l'Italia per motivi tecnici; in una seconda circolare, l'unità italiana confermava l'indisponibilità di strutture di accoglienza, tenuto conto dell'elevato numero di arrivi ma anche della mancanza di posti di accoglienza disponibili. È in tale contesto che il giudice tedesco chiede alla Corte di fornire chiarimenti sull'interpretazione del regolamento Dublino III, in particolare sull'esistenza di carenze sistemiche in uno Stato membro designato come competente.
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