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L’ANTITRUST HA MULTATO IL SITO “EDREAMS” PER 9 MILIONI DI EURO PER “PRATICA COMMERCIALE SCORRETTA” – LA PIATTAFORMA PER LA PRENOTAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI È ACCUSATA DI AVER FATTO RICORSO A STRATEGIE MANIPOLATIVE PER INDURRE I CONSUMATORI AD ADERIRE ALL'ABBONAMENTO PRIME, TALVOLTA INCONSAPEVOLMENTE –ANCHE GLI SCONTI SAREBBERO STATI PRESENTATI IN MODO “INGANNEVOLE”, CON POCA TRASPARENZA SULLE EFFETTIVE DIFFERENZE DI PREZZO…
(ANSA) - L'Antitrust ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L, eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i cosiddetti dark patterns. Lo si legge in una nota.
L'Autorità ha accertato che le società, nell'offrire voli e soggiorni tramite sito web e app, hanno fatto ricorso a prospettazioni ingannevoli e a tecniche di indebito condizionamento, incluse strategie manipolative, per indurre i consumatori ad aderire all'abbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente.
"A tal fine, si legge nella nota dell'Antitrust, eDreams ha presentato l'offerta di Prime fornendo informazioni ambigue sulle caratteristiche e sui vantaggi dell'abbonamento, sfruttando tecniche di time pressure e di artificial scarsity, in modo da far affrettare la scelta d'acquisto e guidare il consumatore nell'adesione a Prime. Inoltre è stata prospettata in modo ingannevole l'effettiva entità degli sconti derivanti dalla sottoscrizione ed è stata presentata in modo poco trasparente l'esistenza di differenziazioni di prezzo, in funzione del percorso di atterraggio (diretto o tramite siti metasearch) ad eDreams, ovvero dello stato di adesione a Prime".
La libera scelta del consumatore "è risultata compromessa anche perché eDreams ha preselezionato la versione più costosa dell'abbonamento, ossia Prime Plus, e perché gli utenti non in possesso dei requisiti per accedere al periodo di prova gratuita previsto dal servizio, dopo essere stati indotti ad aderire a tale prova, sono stati sottoposti a un addebito immediato del prezzo dell'abbonamento annuale, senza una adeguata comunicazione preventiva".
Queste condotte, configurando una pratica che presenta profili di ingannevolezza e di aggressività, integrano violazioni degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera g), 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del consumo e hanno comportato l'irrogazione di una sanzione pari a sei milioni di euro.
L'Autorità ha inoltre accertato che "le società hanno ostacolato l'esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori, sia prima della scadenza del periodo di prova sia durante la vigenza dell'abbonamento Prime, attraverso strategie di trattenimento attuate anche tramite il servizio clienti. Questa seconda pratica configura una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 20, 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del consumo, e ha portato a una ulteriore sanzione pari a tre milioni di euro".
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