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ORA MAHMOOD DOVRÀ “CANTARE” – LA CAUSA CIVILE IN CORSO A NEW YORK, CHE VEDE LO STILISTA RICCARDO TISCI ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE AI DANNI DELL’ATTORE PATRICK COOPER, SI SPOSTA IN ITALIA. IL GIUDICE AMERICANO HA FIRMATO LA ROGATORIA INTERNAZIONALE PER ASCOLTARE COME TESTIMONE MAHMOOD – COOPER SOSTIENE DI ESSERE STATO DROGATO E ABUSATO DA TISCI NEL GIUGNO 2024, DOPO UNA SERATA TRASCORSA INSIEME AD HARLEM, NELLA QUALE ERA PRESENTE ANCHE IL CANTANTE ITALIANO CHE GLI AVREBBE PASSATO UN DRINK (“CREDO CI FOSSE QUALCHE TIPO DI DROGA DENTRO”) – MAHMOOD (NON INDAGATO) SI È RIFIUTATO DI DEPORRE NEGLI STATI UNITI E A QUEL PUNTO LA DIFESA DI TISCI HA CHIESTO DI ATTIVARE GLI STRUMENTI COERCITIVI PREVISTI DALLA CONVENZIONE DELL’AIA. ORA LA PRATICA È IN MANO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ITALIANO…
Estratto dell’articolo da www.ilfattoquotidiano.it
La causa civile per abusi sessuali che vede contrapposti a New York lo stilista Riccardo Tisci e il cittadino statunitense Patrick Cooper si sposta in Italia per un passaggio istruttorio chiave.
Come rivelano i documenti del tribunale americano visionati in esclusiva da Vanity Fair, il giudice federale del Distretto Sud di New York, Lewis A. Kaplan, ha accolto la mozione della difesa autorizzando l’emissione di una lettera rogatoria internazionale per ascoltare il cantante Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood.
L’artista italiano non è indagato, non è parte della causa e non deve rispondere di alcuna accusa: viene convocato esclusivamente come testimone informato sui fatti. Al centro del procedimento, avviato a Manhattan, ci sono le affermazioni di Cooper, che sostiene di essere stato drogato e abusato da Tisci nel giugno 2024 dopo una serata trascorsa insieme a New York.
Si tratta di accuse che il designer italiano ha sempre respinto con fermezza, definendole totalmente false e contestando la ricostruzione della controparte. […]
La decisione del tribunale di Manhattan arriva al termine di un percorso burocratico non lineare. In un primo momento, Mahmood si era rifiutato di rendere spontaneamente la propria deposizione sul suolo statunitense.
Di fronte a questo impianto, la difesa di Tisci ha chiesto al giudice Kaplan di attivare gli strumenti coercitivi previsti dalla Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale. Il trattato disciplina le modalità con cui un tribunale estero può chiedere a un altro Stato di raccogliere una testimonianza formale.
Dopo una prima richiesta respinta per vizi formali e successivamente riformulata, il magistrato americano ha espresso il proprio parere favorevole, trasmettendo gli atti alle autorità italiane. Da questo momento la gestione della pratica passa al Ministero della Giustizia a Roma, chiamato a verificare la conformità dei requisiti e l’assenza di motivi ostativi.
Successivamente, la rogatoria verrà inoltrata alla Corte d’Appello competente, e un giudice civile italiano emetterà il decreto di citazione per il cantante, fissando la data dell’interrogatorio secondo le regole del nostro codice di procedura.
Ma perché la testimonianza dell’artista italiano è diventata così centrale nel processo di New York? La risposta è scritta nei verbali d’accusa depositati da Patrick Cooper.
Il querelante, nel sostenere di essere stato drogato prima degli abusi, ha messo formalmente a verbale che Mahmood “gli avrebbe passato un drink la notte del 29 giugno 2024 all’interno del bar 2 Sisters 4 Brothers di Harlem“.
Un dettaglio che la difesa punta a smentire o a ridimensionare radicalmente attraverso il controinterrogatorio. Fonti vicine al cantante italiano riferiscono che l’artista affronta la convocazione con assoluta serenità, proprio in virtù del suo status di persona puramente informata sui fatti e del tutto estranea alle condotte contestate a Tisci.
Nella prospettiva della deposizione davanti al giudice italiano, l’entourage del cantante fa sapere che l’artista dispone di elementi documentali oggettivi capaci di ricostruire con precisione i suoi spostamenti in quella specifica notte.
Tra i materiali conservati e pronti a essere esibiti ci sarebbe l’intero archivio della messaggistica sul telefono cellulare, dal quale non è stato cancellato alcun dato, e soprattutto la ricevuta elettronica della corsa Uber che ha riportato Mahmood in albergo.
Una traccia digitale che, secondo la difesa, dimostrerebbe il rientro del cantante in hotel in un orario estremamente precoce rispetto al momento in cui si sarebbero consumati gli abusi denunciati da Cooper. […]
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