DAGOREPORT - PER RISOLVERE LA FACCENDA ALMASRI ERA SUFFICIENTE METTERE SUBITO IL SEGRETO DI STATO E…
Barbara Acquaviti per “il Messaggero”
È uno di quei fenomeni non facili da misurare, perché molte donne non denunciano per paura di perdere l'impiego. Ma i dati a disposizione dicono che il numero di vittime di molestie sul luogo di lavoro è preoccupante. Attualmente, però, il diritto penale italiano non prevede una fattispecie ad hoc per questo reato. Le commissioni Giustizia e Lavoro del Senato stanno tuttavia correndo ai ripari: è infatti in corso l'iter di un provvedimento che - partendo da quattro diverse proposte di legge mira proprio ad aggiornare il codice penale per aiutare le donne vittime di molestie.
Secondo una indagine di Ipsos e WeWorld, infatti, quasi il 70% delle lavoratrici dichiara di aver subito almeno una discriminazione sul luogo di lavoro e quasi tre su dieci spiegano di aver ricevuto nel corso di un colloquio domande sulla propria intenzione di sposarsi o fare figli. Inoltre, una donna su quattro dichiara di aver ricevuto domande insistenti e invadenti sulle proprie relazioni personali e due su dieci di aver subito battute o offese legate al proprio genere.
L'iter del provvedimento al Senato è arrivato fino all'elaborazione di un testo base che ora deve essere sottoposto al voto degli emendamenti. Il senso della proposta, tuttavia, è largamente condiviso dai partiti ed è quello di spezzare il meccanismo ricattatorio. Il punto di partenza, d'altra parte, è stata la ratifica da parte dell'Italia della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.
I COMPORTAMENTI Nella proposta si precisa che sono considerate discriminazioni anche le molestie e le molestie sessuali ovvero tutti quegli «atteggiamenti o comportamenti indesiderati e ripetuti, anche verificatisi in un'unica occasione, posti in essere per ragioni connesse al sesso, che hanno lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo».
Una definizione che tuttavia il centrodestra ha ritenuto troppo indeterminata e indefinita. Sono inoltre previsti degli obblighi per i datori di lavoro che sono tenuti ad assicurare condizioni che garantiscano «l'integrità fisica e morale e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori»: a questo fine si prevede tra l'altro l'adozione di un codice di comportamento.
Il capo che viene messo a conoscenza di episodi di molestie non soltanto è tenuto a «intervenire tempestivamente» ma, nel momento in cui i fatti venissero accertati, «ha l'obbligo di denunciarli entro le successive quarantotto ore» e di adottare «provvedimenti disciplinari» nei confronti del responsabile. Si cerca poi di accrescere le tutele delle lavoratrici. Chi denuncia, ad esempio, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che lo danneggino. Qualora poi dovesse presentare dimissioni volontarie, l'Ispettorato nazionale del lavoro può promuovere l'intervento delle organizzazioni sindacali.
LE PENE L'articolo 9 del provvedimento introduce il nuovo articolo del codice penale in materia di molestie sessuali, punito con la pena della reclusione da 2 a 4 anni, aumentata della metà se il fatto è commesso nell'ambito, per esempio, di un rapporto di lavoro. Le pene potrebbero tuttavia essere leggermente abbassate nel seguito della discussione. Altra novità è che la querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto e soprattutto che essa è considerata irrevocabile.
«Quando si parla di contrasto alle molestie sui luoghi di lavoro - spiega Valeria Fedeli, relatrice insieme a Salvatore Cucca di Italia viva - bisogna ricordare che sono di tipo orizzontale, tra colleghi, verticale, da parte di superiori, oppure compiute da terzi, clienti o pazienti. Quindi serve un approccio largo che tenga insieme imprese, parti sociali e la questione della trasformazione culturale».
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