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SIAMO NEL 2024 E ANCORA NON ABBIAMO UNA DEFINIZIONE GIURIDICA PER IL LAVORO DI "INFLUENCER" - GUARDIA DI FINANZA E AGENZIA DELLE ENTRATE SIGLANO UN MEMORANDUM PER PROVARE A CONTRASTARE L’EVASIONE FISCALE DI INFLUENCER, CREATORI DIGITALI E BLOGGER, COSA DIFFICILE VISTO CHE IL SETTORE IN CUI OPERANO NON E’ REGOLAMENTATO - I VOLTI DIVENTATI NOTI SUL WEB POSSONO OPERARE SIA COME PERSONE FISICHE O, IN CASO DI MAGGIORE SUCCESSO, COME SOCIETA'...
Estratto dell’articolo di Andrea Ducci per il “Corriere della Sera”
Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate siglano un memorandum operativo per contrastare l’evasione fiscale di influencer, creatori digitali e blogger. L’obiettivo è un piano di azione congiunto attraverso verifiche, acquisizione di documentazione e, secondo i casi, avvio di indagini finanziarie nel settore della cosiddetta «digital creator economy».
L’esempio più immediato per l’avvio di una verifica è il caso di influencer con «una manifesta sproporzione» tra redditi dichiarati e il numero di iscritti e di visualizzazione sui propri canali web.
A firmare il memorandum sono stati Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, e Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di finanza, con la presenza del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il governo, oltre a predisporre il ddl beneficenza per scongiurare truffe dopo la vicenda «Pandoro gate» della influencer Chiara Ferragni, sembra, dunque, interessato a monitorare e comprendere le dimensioni e le caratteristiche di un settore ancora giovane, ma che si configura come un’economia in forte crescita.
Del resto, come indicato dal documento siglato nelle ultime ore il «settore dei digital creator non ha una legislazione specifica, né esiste una definizione giuridica di influencer marketing o di influencer». Il memorandum aggiunge che «la disciplina fiscale applicabile ai digital content editor non è individuata in maniera puntuale dal legislatore», non esiste, insomma, un inquadramento fiscale, tanto che «non è possibile definire a priori il regime tributario da applicare, sia in ragione della concreta attività svolta, sia perché gli influencer possono operare come persone fisiche», oppure, in caso di maggiore successo commerciale «gestire i diritti della loro immagine attraverso una o più società di capitali, da cui ritraggono redditi di lavoro e/o capitale». […]
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