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FALLO PENATO, PENE FALLATO – IL MARITO HA UN DANNO PERMANENTE DOPO UN INTERVENTO DI FALLOPLASTICA, LA MOGLIE CHIEDE I DANNI AI MEDICI PER AVER DISTRUTTO LA LORO VITA SESSUALE E LA CASSAZIONE DECIDE CHE IL PROCESSO È TUTTO DA RIFARE – LA DONNA HA IL DIRITTO A UN RISARCIMENTO VISTO CHE...

Carlo Baroni per "www.lanazione.it"

 

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Mancato  consenso informato in relazione ai rischi di un intervento di fallo-plastica additiva, poi in concreto verificatisi con conseguenze permanenti valutate nella misura del 25% di danno biologico permanente.

 

Ma non solo, anche la moglie, già in primo grado, è intervenuta nel giudizio per chiedere in proprio la condanna delle parti (medici e ospedale) al risarcimento del danno derivato alla propria sfera sessuale in qualità di coniuge, oltre al danno morale derivato come effetto riflesso.

 

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Il caso che ha scalato tutti i gradi di giudizio torna, in sede civile, davanti la Corte d’appello per una nuova valutazione dei danni. L’ha deciso la Suprema corte di Cassazione.

 

Infatti il tribunale di Pisa, nel 2008, accertò la responsabilità dell’azienda ospedaliera e dell’urologo solo con riferimento all’omesso consenso informato e li condannò in solido a risarcire alla vittima i danni non già derivatigli a seguito dell’intervento, bensì collegati alla mancata acquisizione del consenso informato, quantificati in 10mila euro a favore del solo paziente. Scattò l’appello.

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I coniugi contestarono davanti il secondo grado di giudizio il mancato riconoscimento dell’obbligo di ottenere il consenso informato anche a carico di un secondo medico, nonché l’esclusione di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo di informare il paziente e il danno in concreto subìto sebbene non imputabile a cattiva esecuzione. L’appello fu accolto in parte facendo scattare il ricorso per Cassazione.

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«Il coniuge che risente in via immediata e riflessa del danno – richiamano gli ermellini rinviando a nuovo collegio – incidente nella sfera sessuale e relazionale della vita di coppia, collegato a detto peggioramento, ha diritto al risarcimento del danno, in quanto questo è conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato».

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La condotta omissiva – conclude la Cassazione – che incide sulla sfera sessuale di un individuo, è in grado di riverberare i suoi effetti, in via immediata e riflessa, nella relazione di coppia».

 

 

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