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Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”
Mica semplice, in tema di intercettazioni, far quadrare i principi del contraddittorio tra le parti, il diritto di difesa davanti al giudice, l' inutilizzabilità per legge di alcune categorie di conversazioni, e la tutela di quelle che contengano dati sensibili comunque non rilevanti ai fini della giustizia penale.
E se le recenti autoprodotte circolari di procuratori della Repubblica come Spataro a Torino, Pignatone a Roma o Colangelo a Napoli puntano sostanzialmente a dire che non serve una nuova legge fatta dalla politica, ma bastano alcuni capi di Procure a trovare il modo pratico di far funzionare le norme già esistenti, ecco che queste circolari sembrano già quasi «surclassate» da ordinanze di Tribunale:
decisioni che legittimano - tra le proteste degli avvocati - prassi logistiche da mesi autonomamente adottate da singoli pm per «blindare» il più possibile la conoscibilità extraprocessuale - e in particolare giornalistica - delle intercettazioni ritenute (sempre dai pm in prima battuta) penalmente non rilevanti.
Nel processo all' ex banchiere della Popolare di Milano, Massimo Ponzellini, le difese lamentavano proprio che i pm Roberto Pellicano e Mauro Clerici avessero sempre negato agli avvocati la copia integrale dei brogliacci su carta e delle intercettazioni su supporto informatico, costringendo i legali a poterle soltanto ascoltare nella «sala ascolto» della Procura (senza poterne fare copia) in orari definiti per complessivi 40 giorni.
Troppo poco tempo in rapporto alla quantità di intercettazioni, sostenevano i legali, che ritenevano «leso il diritto di difesa» e «in particolare inibita l' elaborazione delle scelte difensive»: non conoscendo cosa ci fosse in tutte le intercettazioni, gli imputati sostenevano di non aver potuto decidere se chiedere o meno un rito alternativo.
Ma ora la prima sezione del Tribunale di Milano (presidente Guido Salvini, a latere Bruna Rizzardi e Chiara Nobili) ha respinto queste eccezioni, valorizzando il fatto che l' ascolto in Procura fosse avvenuto «con l' ausilio di brogliacci sul terminale»: «idonei», per il Tribunale, «a garantire la piena conoscenza del materiale investigativo» e quindi anche «a «selezionare preventivamente al terminale le conversazioni eventualmente rilevanti di cui chiedere la trascrizione, con piena garanzia in concreto del diritto di difesa nei termini evocati dai difensori».
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