
FLASH! – IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, EMANUELE ORSINI, HA COMINCIATO IL "RISANAMENTO"…
UBRIACO AL VOLANTE? SO' DOLORI ANCHE PER IL PASSEGGERO – D’ORA IN POI, POTRÀ ESSERE DIMINUITO IL RISARCIMENTO AL PASSEGGERO VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE, SE ERA CONSAPEVOLE CHE IL CONDUCENTE GUIDASSE IN STATO DI EBBREZZA – LO HA STABILITO LA CASSAZIONE: CHI ACCETTA DI VIAGGIARE CON UNA PERSONA CHE HA ALZATO TROPPO IL GOMITO SI ASSUME PARTE DELLA COLPA – LA DECISIONE DEI GIUDICI ARRIVA DOPO IL RICORSO PRESENTATO DAI PARENTI DI UN PASSEGGERO DECEDUTO IN UN INCIDENTE STRADALE…
Estratto dell’articolo di Maurizio Hazan e Pasquale Picone per www.ilsole24ore.it
Si può diminuire il risarcimento al trasportato vittima di un incidente stradale quando egli è consapevole che il conducente guidasse sotto l’effetto di alcol […] e quindi si sia esposto volontariamente ad un rischio anomalo. Del quale deve sopportare le conseguenze, in misura proporzionale al suo grado di colpa. Lo ha stabilito la Cassazione con la pronuncia 21896/2025 del 30 luglio 2025, che ricostruisce con precisione la giurisprudenza in materia.
IL CASO
I giudici hanno deciso sul ricorso dei parenti della vittima contro la sentenza d’appello che aveva ridotto del 30% il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale. Secondo il ricorso – al di là della mancanza della prova sulla consapevolezza del trasportato – il concorso di colpa del danneggiato (ex art 1227, comma 1 del Codice civile) non avrebbe potuto essere invocato, perché ravvisabile solo «in caso di cooperazione attiva». La citazione fatta nel ricorso viene dalla sentenza 27101/2005 della Cassazione.
I PRINCIPI CONSOLIDATI
Dichiarando infondato il motivo, la Suprema Corte passa in rassegna le numerose pronunce successive, che superano a pie’ pari tale impostazione, facendo leva su una nozione di concorso di colpa assai meno ristretta: vi rientra pure il comportamento del passeggero che, accettando i rischi di una circolazione anomala o palesemente incurante delle norme che ne regolano la sicurezza, dà un contributo colposo nella verificazione del danno.
[…] Il principio consolidato è che «qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all’azione od omissione non solo del conducente – il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso» (Cassazione 10/06/2020, n. 11095; 27/03/2019, n. 8443; 04/09/2024, n. 23804).
[…] Va, dunque, pienamente ribadito anche che l’esposizione volontaria e consapevole al rischio di circolazione in stato di ebbrezza, correlata «come chiave interpretativa dell’articolo 1227, comma 1 del Codice civile, al principio di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione ed all’obbligo di responsabilità dei propri atti in esso insito», pur non potendo determinare l’assoluta esclusione del diritto del terzo trasportato «è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante» (Cassazione, n. 1386/2023). […]
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