“IL CAMPO LARGO È UN GRAVE PERICOLO PER L’ITALIA” – CARLO CALENDA RIBADISCE IL SUO NO ASSOLUTO…
VERISURE ITALY E’ STATA MULTATA DALL’ANTITRUST PER OLTRE 4 MILIONI DI EURO: “HA OSTACOLATO IL RECESSO DAI CONTRATTI” – SONO QUATTRO LE CONDOTTE DELLA SOCIETÀ CHE FORNISCE SISTEMI DI ALLARME IN VIOLAZIONE DEL CODICE DEL CONSUMO – PER L’AGCM “LA SOCIETA’ HA ATTUATO UNA CONDOTTA AGGRESSIVA CON PROSECUZIONE DELLA FATTURAZIONE ANCHE DOPO LA CESSAZIONE DEI SERVIZI” - VERISURE INTENDE PRESENTARE RICORSO. IL CODACONS CHIEDE RISARCIMENTI PER GLI UTENTI COINVOLTI
Estratti da repubblica.it
L'Antitrust ha irrogato a Verisure Italy, fornitrice di sistemi di allarme e relativi servizi, una sanzione di 4 milioni e 250mila euro per quattro condotte in violazione del Codice del consumo. Lo si legge in una nota. La società ha svolto attività promozionale ingannevole dal 2021 al 30 ottobre 2023 attraverso vari canali di comunicazione (spot televisivi, cartellonistica, sito web), ha ostacolato il recesso dal contratto e ha attivato automaticamente il servizio durante il periodo di ripensamento riconosciuto ai consumatori per legge. E' poi anche risultata ambigua l'indicazione relativa al foro competente.
In particolare, si legge nella nota, Verisure "ha omesso o non evidenziato che, sottoscrivendo il contratto, non si acquistavano il sistema e gli apparati di allarme Verisure che, invece, si ricevevano solo in comodato d'uso gratuito. Dal 2022, nella fase di recesso dal contratto, prosegue l'Antitrust, la società attua una condotta aggressiva con una serie di comportamenti ostativi alla conclusione del rapporto, come il mancato o ritardato accoglimento delle istanze di recesso, la prosecuzione delle fatturazioni nei mesi successivi alla cessazione del servizio e la ritardata o mancata disinstallazione degli impianti di allarme".
"Inoltre, dal 2019, si legge, Verisure inizia immediatamente a prestare il servizio durante il periodo di esercizio del diritto di ripensamento, senza una richiesta espressa da parte del cliente, come richiesto dal Codice del consumo. Questo avvio immediato era automaticamente previsto con la sottoscrizione del contratto predisposto dalla società. Infine, è anche risultata ambigua l'indicazione - inserita nelle condizioni contrattuali dal 2019 al 30 ottobre 2023 - relativa al foro competente cui il consumatore si sarebbe potuto rivolgere, in caso di eventuali controversie con la società: non è stato infatti esplicitato chiaramente che questo foro coincide, come previsto dal Codice del consumo, con quello di residenza o domicilio del consumatore"
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