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    POI DICI CHE UNO NON PRENDE IL FORCONE - DUE ALBANESI HANNO SVALIGIATO 150 CASE MA LA CASSAZIONE LI SCARCERA: “CI SONO ERRORI NELLE MOTIVAZIONI” - SECONDO L’ACCUSA, UNA VOLTA PENETRATI NELLE VILLE FOTOGRAFAVANO LE VITTIME NEL SONNO - LA BANDA, COMPOSTA DA SEI PERSONE, SI ERA SPECIALIZZATA NELLA VECCHIA “TECNICA DEL SUCCHIELLO”…


     
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    Massimiliano Nerozzi per www.corriere.it

     

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    Per l’assenza di un’adeguata motivazione sulle esigenze cautelari, nell’ordinanza che li portò in prigione, la quarta sezione penale della corte di Cassazione ha scarcerato due cittadini albanesi, arrestati nell’aprile scorso dai carabinieri con l’accusa di aver svaligiato circa 150 abitazioni, tra colpi fatti e tentati. Avrebbero preso parte a una banda in azione per mesi tra Asti, Torino e Cuneo, che aveva il vizio di fotografare le vittime, nel sonno. Una sorta di souvenir dei colpi.

     

    Mesi di indagini della compagnia di Pinerolo azzerate dalla decisione dei giudici, che hanno «annullato senza rinvio» le ordinanze emesse a suo tempo dal gip e, successivamente, dal tribunale del Riesame. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso presentato dal difensore dei due, l’avvocato Antonio Genovese, disponendo «l’immediata liberazione» degli indagati (ne restano in carcere altri quattro).

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    Del resto, che non tutto filasse liscio nella motivazione l’aveva annotato lo stesso Riesame, analizzando il provvedimento del gip: «Al quanto sintetica, priva effettivamente di un’analisi delle singole personalità degli indagati, per come almeno emergenti dalle indagini, e legate solo alle caratteristiche dei fatti in via più generale».

     

    Nonostante ciò, i giudici non annullarono l’ordinanza, ma passarono alla sua integrazione: sostanzialmente, rimediando alla forma stringata del gip. Una scelta che va contro la giurisprudenza della Cassazione, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge numero 47 del 2015 (articolo 11): «Il tribunale del Riesame — spiega la sentenza numero 6.230 del 2015 — provvede all’annullamento del provvedimento impugnato sia nel caso di motivazione inesistente, cui va equiparata quella di motivazione meramente apparente che si risolva in mere clausole di stile, sia in caso di motivazione non autonoma rispetto alla richiesta del pubblico ministero».

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    La banda, composta da sei persone, si era specializzata nella vecchia «tecnica del succhiello»: con un attrezzo da falegname, i ladri bucavano gli infissi della finestra e facevano scattare la maniglia con una pinza. Colpivano a tappeto, muovendosi a piedi tra un obiettivo e l’altro, scegliendo soprattutto abitazioni isolate. Finché non erano arrivati i carabinieri.

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