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    DI CHE “DOLCE MORTE” DOBBIAMO MORIRE? - ECCO COSA CAMBIA PER I PAZIENTI CHE RITENGONO LE PROPRIE SOFFERENZE INTOLLERABILI, DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL CASO DJ FABO-CAPPATO - A LIVELLO LEGISLATIVO NESSUNA NOVITA’. MA LA  CONSULTA DEFINISCE “INDISPENSABILE” UNA LEGGE CHE REGOLI L'ITER DEL SUICIDIO ASSISTITO - LA NON PUNIBILITÀ DI CHI AGEVOLA IL SUICIDIO È SUBORDINATA ALLE…


     
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    Laura Cuppini per il “Corriere della sera”

     

    dj fabo dj fabo

    1 Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, che cosa cambia per i pazienti che ritengono le proprie sofferenze intollerabili?

    A livello legislativo nulla. La Corte non ha definito «incostituzionale» l' articolo 580 del Codice Penale, che prevede il reato di agevolazione del suicidio, punito con la reclusione da 5 a 12 anni (è il caso di Marco Cappato, sotto processo per la vicenda relativa a Dj Fabo). La Corte, nel comunicare la sentenza del 25 settembre, definisce però «indispensabile» un intervento del legislatore, ovvero l' approvazione di una legge che regoli l' iter.

     

    2In quali condizioni un cittadino può chiedere di porre termine alla propria vita?

    La Corte ha elencato una serie di condizioni che devono essere rispettate perché chi agevola il suicidio possa essere ritenuto non punibile: il paziente deve essere «tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

     

    marco cappato marco cappato

    3In attesa che il Parlamento discuta una legge, quali sono le opzioni esistenti?

    Grazie alla legge 219 del 2017 sulle «Disposizioni anticipate di trattamento» (Dat), è possibile esprimere la volontà di interrompere le terapie di sostegno vitale (ventilazione o alimentazione artificiale), con o senza sedazione profonda. La richiesta rimane valida anche se il paziente dovesse non essere più cosciente. Esiste poi, nell' ambito della somministrazione di cure palliative (le terapie che alleviano il dolore in caso di patologie irreversibili), la cosiddetta «sedazione palliativa»: il paziente viene reso incosciente, e quindi non in grado di percepire sofferenza, fino al termine naturale della sua vita. Questa opzione può essere praticata, con criteri definiti nelle linee guida, quando il decesso è imminente (2 settimane).

     

    CAMERA VUOTA PER LA DISCUSSIONE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO CAMERA VUOTA PER LA DISCUSSIONE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO

    «Mettere in atto il miglior servizio possibile di cure palliative è il primo passo - dice Giada Lonati, direttrice socio-sanitaria dell' associazione Vidas -. Dietro la domanda di suicidio assistito possono esserci significati diversi ed è possibile che trovino risposta laddove un' equipe prenda in carico il malato a 360 gradi, anche per quanto riguarda la sofferenza esistenziale. C' è ancora molto da lavorare sull' offerta di cure palliative, in particolare per i malati non oncologici».

     

    4 Chi dovrebbe somministrare il farmaco per il suicidio assistito nel caso venisse introdotto per legge?

    DJ FABO DJ FABO

    La Corte Costituzionale specifica che la non punibilità di chi agevola il suicidio è subordinata alle «modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del Comitato etico territorialmente competente». Su questo punto l' Ordine dei medici vorrebbe un confronto con il governo. «Chiediamo che a raccogliere le volontà di fine vita del paziente e a somministrare il farmaco sia un pubblico ufficiale e non un sanitario - sottolinea Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) -. Resta fermo il dovere del medico di assistere il malato fino alla fine per alleviarne la sofferenza con cure palliative o antidolorifici. Siamo disponibili ad avviare una discussione su questi punti».

     

    5È possibile che il medico faccia ricorso all' obiezione di coscienza?

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    In attesa della pubblicazione del testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale (e di una eventuale futura legge del Parlamento), si presuppone che il medico abbia facoltà di rifiutare la somministrazione della terapia per il suicidio assistito, che deve essere comunque assunta attivamente dal paziente.

    «La nostra proposta di affidare la pratica a un pubblico ufficiale risolverebbe il problema dell' obiezione di coscienza» aggiunge Anelli, anche se la certificazione delle condizioni di salute del paziente (che devono rispettare i criteri indicati dalla Corte) spetterebbe comunque al medico.

     

    6La sentenza potrà influire sull' esito del processo a Cappato?

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    I criteri indicati dalla Consulta per la non punibilità di chi agevola il suicidio non sembrano riguardare il caso di Dj Fabo, che si è rivolto a una clinica svizzera: non sono rispettati i punti che riguardano l' esecuzione in una struttura pubblica del Servizio sanitario e il parere positivo di un Comitato etico. Nella sintesi della sentenza, i giudici chiariscono solo che «rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate». «Quella della Consulta è una posizione che dialoga più con il legislatore che con i giudici del processo Cappato - afferma Amedeo Santosuosso, docente di Diritto all' Università degli Studi di Pavia ed ex giudice della Corte d' Appello di Milano -.

     

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    La norma contenuta dall' articolo 580 sull' agevolazione del suicidio continua ad essere applicabile e la decisione sull' esistenza delle condizioni di non punibilità viene rimessa al giudice. Nel caso specifico di Cappato, per quel che sappiamo oggi, sarebbe ancora verosimile una condanna, a meno che nel testo integrale della sentenza non sia indicata una strada diversa che arrivi all' assoluzione. Il punto centrale resta comunque la scelta di una persona capace di decidere in modo libero e consapevole, che ritiene intollerabili le proprie sofferenze. La domanda è: poi che succede? Chi non rientra in tutti i criteri elencati dalla Corte può essere escluso? Davvero non sarà un medico a somministrare la terapia per il fine vita? Sono tutte domande che dovranno ottenere una risposta nella sentenza».

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