Da www.ansa.it
proroga dei pignoramenti
È illegittima la seconda proroga (dal 1 gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Lo ha stabilito la Consulta ritenendo non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore, visto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l'iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.
pignoramenti
La bocciatura della proroga dello stop ai pignoramenti è contenuta nella sentenza 128 depositata oggi dalla Corte Costituzionale (redattore il giudice Giovanni Amoroso). A sollevare le questioni di legittimità erano stati i Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e di Rovigo rispetto all'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto "milleproroghe").
pignoramenti
Nel confermare che il diritto all'abitazione ha natura di "diritto sociale" la Consulta ha evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l'indicazione di adeguati criteri selettivi.
proteste contro gli sfratti
Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l'ulteriore protrarsi della paralisi dell'azione esecutiva.
La Corte ha anche precisato che resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, tra il diritto del debitore all'abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori.