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    ECCO LA BOZZA DEL NUOVO DECRETO DRAGHI: SPOSTAMENTI TRA REGIONI (CON CARTA VERDE), RITORNO DELLE ZONE GIALLE E CONFERMA DEL COPRIFUOCO ALLE 22 - DOVREBBE RIMANERE LA NORMA CHE CONSENTE UNA SOLA VISITA AL GIORNO A PARENTI E AMICI. LO SPOSTAMENTO È PERÒ VIETATO IN ZONA ROSSA. RIAPRONO I CENTRI COMMERCIALI NEL FINE SETTIMANA – BAR, RISTORANTI, CALCETTO: ECCO COSA SI PUO’ FARE...


     
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    Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per corriere.it

     

    MARIO DRAGHI MARIO DRAGHI

    Il decreto in vigore dal 26 per contenere il contagio da Covid 19 ripristina le regioni gialle e prevede che «gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi». Conferma del coprifuoco dalle 22 alle 5.

     

    Certificazione verde per viaggiare

    È una «certificazione verde» comprovanti «lo stato di avvenuta vaccinazione, o guarigione dall’infezione, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo».

     

    «Le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: a)avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b)avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c)effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo».

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    La certificazione verde «ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato»

     

    La certificazione «cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo».

    Le certificazioni «di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione». La certificazione verde Covid-19 relativa al tampone «ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test».

     

    Bar e ristoranti

    ROBERTO SPERANZA MARIO DRAGHI ROBERTO SPERANZA MARIO DRAGHI

    Secondo il decreto <dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati>.

     

    Dal 1° giugno, <nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 alle 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri>. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

     

    Palestre e piscine

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    «A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

     

    Le regole per le visite ad amici e parenti

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    Nella bozza del decreto è previsto che «dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi». Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

     

    Gli spettacoli

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    «A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale». Così nella bozza del dl Covid.

     

    «La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo», si legge nella bozza Covid.

     

    Centri commerciali

    «Dal 15 maggio 2021, in zona gialla, possono svolgersi le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi».

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