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    PADRI, OCCHIO ALLE PAGELLE! – IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO HA CONDANNATO UN UOMO CHE NON SEGUIVA CON ATTENZIONE L’ANDAMENTO SCOLASTICO DEL FIGLIO: DOVRÀ PAGARE 300 EURO DI MULTA E RISARCIRE I DANNI ALLA MOGLIE E AL FIGLIO – QUANDO I PROFESSORI GLI AVEVANO TELEFONATO PER FARGLI PRESENTE LA NECESSITÀ DI RICHIEDERE UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO, LUI AVEVA RISPOSTO…


     
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    Stefano Re per “Libero Quotidiano”

     

    Agli occhi dello Stato italiano, versare alla ex moglie o ex convivente il regolare assegno di mantenimento per i figli non basta. Nemmeno se il padre, impegnato ad accudire la propria madre non autosufficiente, per ammissione dello stesso giudice «frequenta regolarmente i figli e intrattiene con loro rapporti affettivi costanti».

     

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    Il genitore, infatti, deve anche dimostrare interesse concreto per l' andamento scolastico dei figli, la loro vita sociale e il loro benessere generale. Deve prestare la cosiddetta «assistenza morale», insomma.

     

    Che include partecipare ai colloqui con gli insegnanti per informarsi dell' andamento scolastico dei figli, sottoscrivere l' autorizzazione a farli partecipare alle gite scolastiche, accompagnarli nelle loro attività sociali e altre cose del genere.

     

    Chi non rispetta questi obblighi incorre nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall' articolo 570 del Codice penale. Così ha stabilito il tribunale di Campobasso, che ha condannato un padre alla pena di 300 euro di multa, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni causati alla moglie e ai figli.

     

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    È una sentenza di una certa importanza, perché interpreta una norma alquanto fumosa. L' articolo 570, infatti, al primo comma impone generici «obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale» e il divieto di tenere una «condotta contraria all' ordine o alla morale delle famiglie», oltre al dovere di non fare mancare «i mezzi di sussistenza» ai figli di età minore. Parole che possono essere tradotte in pratica in molti e diversi modi.

    La decisione del giudice onorario Giulia Petti, ora, chiarisce un po' meglio i confini della legge.

     

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    A determinare la condanna, in particolare, è stato il disinteresse del genitore nei confronti dei risultati scolastici dei ragazzi. I docenti sono stati chiamati a testimoniare e una di loro ha raccontato che, quando aveva telefonato al padre per fargli presente la necessità di richiedere un insegnante di sostegno per il figlio che manifestava problemi di apprendimento, la risposta era stata: «Maestra, fate quello che volete, bocciatelo pure, a me non interessa». Tanto che la stessa scuola aveva deciso di ricorrere al tribunale per i minori per avere l' autorizzazione a sottoporre a visita neuropsichiatrica il ragazzo.

     

    MEZZI DI SUSSISTENZA

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    Una condotta che il giudice di Campobasso ha ritenuto «estremamente contraria all' ordine ed alla morale delle famiglie», nonché «gravemente lesiva dello sviluppo psico-fisico dei figli e per nulla tesa a favorire la loro personalità». La posizione del padre è stata aggravata dal fatto che, «quando teneva i figli con sé il fine settimana, questi non uscivano, non vedevano gli amici, non facevano attività fisica, non facevano i compiti e andavano anche a scuola con una scarsa igiene».

     

    La sentenza, inoltre, riafferma un principio già stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo il quale per «mezzi di sussistenza» devono intendersi «non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, ma anche gli strumenti che consentono un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze (abbigliamento, libri, mezzi di trasporto e di comunicazione)». Spese alle quali il padre, per un certo periodo di tempo, si era rifiutato di contribuire.

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    E a giustificarlo, decreta il tribunale, non «può valere la circostanza che accudisse la madre non autosufficiente o che versasse regolarmente il mantenimento per i figli». Il comportamento dell' uomo, quindi, «integra appieno il reato di cui all' articolo 570 del codice penale», nel quale il giudice ravvisa «sia l' elemento oggettivo che quello soggettivo del reato», caratterizzati dalla «consapevole volontà di sottrarsi agli obblighi di legge in assenza di qualsivoglia causa giustificativa».

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