Domenico Palmiotti per www.ilsole24ore.com
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ll Consiglio di Stato ferma il Tar Lecce e l’ordinanza del sindaco di Taranto sullo spegnimento degli impianti dell’area a caldo del siderurgico ex Ilva di Taranto, ora Acciaierie d'Italia. I giudici di appello (quarta sezione) dopo l'udienza del 13 maggio scorso hanno disposto l'annullamento della sentenza del Tar di Lecce n.249/2021.
Per Acciaierie d’Italia, la nuova società tra ArcelorMittal Italia e Invitalia, “vengono dunque a decadere, a quanto si apprende, le ipotesi di spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia e di fermata degli impianti connessi, la cui attività produttiva proseguirà con regolarità”.
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“Il potere di ordinanza non risulta suffragato da un'adeguata istruttoria e risulta, al contempo, viziato da intrinseca contraddittorietà e difetto di motivazione”. Lo dice il Consiglio di Stato, sezione quarta, nelle 60 pagine di motivazione della sentenza con cui ha annullato la sentenza del Tar Lecce dello scorso febbraio che, confermando una precedente ordinanza del sindaco di Taranto di febbraio 2020, aveva ordinato lo spegnimento degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva perché inquinanti.
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Secondo i giudici dell'appello - la sentenza del Tar era stata infatti impugnata al Consiglio di Stato - “va dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza impugnata e ne va conseguentemente pronunciato l'annullamento”. “La sezione non ha condiviso la tesi principale delle società appellanti, secondo cui deve escludersi ogni spazio di intervento del sindaco in quanto i rimedi predisposti dall'ordinamento, nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) che assiste l'attività svolta nello stabilimento, sarebbero idonei a far fronte a qualunque possibile inconveniente.
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Tuttavia, ha ritenuto che quel complesso di rimedi (compresi i poteri d'urgenza già attribuiti al Comune dal T.U. sanitario del 1934, i rimedi connessi all'Aia che prevedono l'intervento del Ministero della transizione ecologica e le norme speciali adottate per l'Ilva dal 2012 in poi) sia tale da limitare il potere di ordinanza del sindaco, già per sua natura “residuale”, alle sole situazioni eccezionali in cui sia comprovata l'inadeguatezza di quei rimedi a fronteggiare particolari e imminenti situazioni di pericolo per la salute pubblica”. Così il Consiglio di Stato, in una nota, spiega la sentenza che ha portato all'annullamento della sentenza del Tar Lecce.