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    SCHIAMAZZI AMARI – LA CORTE DI CASSAZIONE HA RESPINTO IL RICORSO DEL GESTORE DI UN BAR, CONDANNATO PER DISTURBO DEL RIPOSO DELLE PERSONE: PER LA MAGISTRATURA, NON SOLO DOVEVA ABBASSARE IL VOLUME DELLA MUSICA DAL LOCALE, MA ANCHE IMPEDIRE IL RUMORE PRODOTTO DAI CLIENTI FUORI DAL BAR – CONFESERCENTI: “CONTINUEREMO A RISPETTARE LE REGOLE, PERÒ CREDIAMO SIA UTILE APPELLARSI AL SENSO CIVICO DI OGNUNO: NON TUTTO PUÒ ESSERE ADDEBITATO AI GESTORI”


     
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    Miriam Romano per "Libero quotidiano"

     

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    Il vociare dei clienti, quel miscuglio indistinto di parole prodotto dagli avventori dei locali, che spesso sfonda il perimetro dei dehors e arriva in strada, per colpa di nessuno. Anche di questo genere di rumori, difficilmente governabili, devono rispondere i gestori di bar e ristoranti. A dirlo è una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 39344 del 2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del gestore di un bar che era stato condannato per disturbo del riposo delle persone, reato perseguibile penalmente all'articolo 659 del Codice penale. 

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    La questione era questa: al gestore veniva contestato il fatto che, nello svolgimento della sua attività, abusava di strumenti sonori che recavano disturbo alle persone. Secondo il gestore, condannato dal tribunale, però la sentenza non teneva conto solo della musica prodotta dal locale, ma anche di un fatto che non gli era stato contestato: il rumore "antropico" degli avventori, quegli schiamazzi che lui non avrebbe impedito.

     

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    Così ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza che gli dava torto, sostenendo che gli strumenti tecnici non distinguevano tra la musica e il rumore antropico, di cui non poteva ritenersi lui il responsabile. Ma la Cassazione si è espressa ancora una volta contro il ricorrente e ha formulato un principio che farà da precedente. Ovvero, secondo la magistratura, il gestore aveva l'onere di impedire gli schiamazzi che si verificavano, unitamente alla musica utilizzata dal locale per intrattenere i clienti. 

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    Non è per altro la prima volta che il giudizio della Cassazione prende questa direzione, addebitando più oneri alla responsabilità dei gestori dei locali. Già l'anno scorso aveva affermato che risponde del reato di disturbo e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne.

     

    polizia movida polizia movida

     Insomma, gli esercenti avrebbero anche l'obbligo di controllare che il comportamento degli utenti non si spinga troppo in là, contrastando con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica. In che modo dovrebbero intervenire i gestori? Secondo la Cassazione anche allontanando i disturbatori dai locali o facendo ricorso all'autorità di pubblica sicurezza. 

     

    I gestori "colpevoli" non potrebbero nemmeno tutelarsi appellandosi alla particolare tenuità del fatto, perché secondo i giudici queste condotte colpirebbero, il più delle volte, una quantità indeterminata di persone. 

     

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    «Non tutto, però, può essere addossato alla responsabilità degli esercenti», commenta Andrea Painini, presidente di Confesercenti Milano, «noi abbiamo sempre rispettato le regole e anche in questi momenti difficili di pandemia non ci siamo mai tirati indietro. Continueremo a rispettare le regole, però crediamo sia utile appellarsi al senso civico di ognuno: non tutto può essere addebitato ai gestori».

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