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GILETTI IN BUONA FEDEZ – NON C’È STATA DIFFAMAZIONE NEI SERVIZI DI “LO STATO DELLE COSE” SUI RAPPORTI TRA FEDEZ, IL CAPO ULTRAS DELLA CURVA SUD DEL MILAN LUCA LUCCI, E ALCUNI AMBIENTI DELLA CRIMINALITÀ MILANESE. LO HA STABILITO IL TRIBUNALE DI MILANO, CHE HA DISPOSTO L’ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI MASSIMO GILETTI, MORENO PISTO ED ENRICO LUPINO, ACCOGLIENDO LA RICHIESTA DELLA PROCURA E RESPINGENDO L’OPPOSIZIONE PRESENTATA DAL RAPPER – FEDEZ AVEVA DENUNCIATO I TRE GIORNALISTI SOSTENENDO CHE AVESSERO LESO LA SUA REPUTAZIONE. MA IL GIUDICE HA RITENUTO CHE…

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Estratto dell’articolo di Davide Maggio per www.davidemaggio.it

 

massimo giletti 1

Non c’è stata diffamazione nei servizi di Lo Stato delle Cose dedicati ai rapporti tra Fedez, Luca Lucci, capo ultras della Curva Sud del Milan, e alcuni ambienti della criminalità milanese. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, che ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di Massimo Giletti, Moreno Pisto ed Enrico Lupino, accogliendo la richiesta della Procura e respingendo l’opposizione presentata dal rapper.

 

Il decreto, firmato il 26 maggio 2026 dal giudice per le indagini preliminari Eliana Capursi, riguarda i contenuti trasmessi nelle puntate del 3, 17 e 24 marzo 2025 del programma di Rai 3. Al centro della vicenda, i servizi giornalistici che ricostruivano i rapporti tra Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, e Luca Lucci, anche attraverso intercettazioni telefoniche emerse nell’ambito di un procedimento penale a carico di quest’ultimo.

 

Fedez e Christian Rosiello

[...] Fedez aveva denunciato i tre giornalisti sostenendo che i servizi avessero leso la sua reputazione, associando la sua immagine a quella di soggetti coinvolti in gravi vicende criminali.

 

In particolare, il rapper contestava la ricostruzione dei suoi rapporti con Lucci, i riferimenti all’apertura di un franchising di barberie nella zona del Duomo, alla vendita di bevande all’interno dei chioschi dello stadio San Siro e all’acquisizione della discoteca Old Fashion. Nella prospettazione del querelante, i giornalisti avrebbero omesso di precisare che tali iniziative imprenditoriali non erano mai state concretizzate.

 

Un ulteriore elemento di contestazione riguardava i riferimenti al pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. Secondo Fedez, i servizi avrebbero lasciato intendere, attraverso allusioni e accostamenti, una sua vicinanza ad ambienti malavitosi, contribuendo a costruire un’immagine distorta della realtà.

 

[...] 

 

massimo giletti 2

Il Tribunale ha però respinto le contestazioni, ritenendo che i servizi rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di cronaca.

 

Nelle motivazioni si legge che la condotta dei giornalisti, anche qualora si volesse ravvisare nei servizi la presenza di contenuti parzialmente diffamatori, risulterebbe comunque non punibile in virtù della scriminante prevista dall’articolo 51 del Codice penale.

 

luca lucci

Il giudice richiama i tre requisiti fondamentali individuati dalla giurisprudenza per il legittimo esercizio del diritto di cronaca: verità, pertinenza e continenza.

 

Quanto alla rilevanza pubblica della notizia, il Tribunale sottolinea il profilo del protagonista della vicenda, definito nel provvedimento un «noto cantautore, protagonista della scena musicale italiana, che vanta quasi quindici milioni di followers su Instagram».

 

IL BUTTAFUORI BLOCCA FEDEZ IN DISCOTECA PRIMA DEL PESTAGGIO DI CRISTIANO IOVINO

Anche il requisito della continenza espressiva viene ritenuto rispettato. Il giudice osserva che i servizi e il successivo dibattito in studio, pur caratterizzati da espressioni e considerazioni talvolta ingiuriose o lesive della reputazione del rapper, rimangono nell’ambito del diritto di cronaca.

 

La motivazione richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la scriminante può operare anche in presenza di termini corrosivi, purché non si traducano in espressioni gratuitamente denigratorie o sovrabbondanti rispetto allo scopo dell’informazione.

 

Particolarmente significativa è la valutazione del Tribunale sulla veridicità delle informazioni diffuse dal programma. Il giudice osserva che il nucleo essenziale della notizia riguardava l’esistenza di rapporti di natura economica tra Fedez e Luca Lucci e, più in generale, la vicinanza del rapper agli ambienti emersi nell’indagine della Procura di Milano denominata Doppia curva.

 

MASSIMO GILETTI

Secondo il decreto, i giornalisti hanno ricostruito tali rapporti facendo riferimento alle intercettazioni telefoniche contenute nel procedimento penale a carico di Lucci, riportando quindi «dei dati che ontologicamente corrispondono a verità».

 

Il Tribunale considera inoltre incontestabile l’esistenza di contatti tra i due finalizzati a intraprendere iniziative imprenditoriali.

 

E proprio su questo punto arriva un passaggio decisivo: il fatto che tali progetti non siano stati successivamente realizzati non compromette la veridicità del nucleo centrale dell’inchiesta.

 

moreno pisto

La mancata concretizzazione delle iniziative, secondo il giudice, rappresenta infatti un aspetto secondario rispetto alla notizia dell’esistenza di un rapporto amicale e professionale tra il rapper e il capo ultras.

 

Il provvedimento precisa inoltre che nel corso della trasmissione non sarebbe mai stato affermato che Fedez avesse sfruttato il «peso criminale» di Lucci per realizzare attività imprenditoriali insieme.

 

Il decreto affronta anche uno degli aspetti più delicati della vicenda: il linguaggio utilizzato nel corso delle trasmissioni. Il giudice riconosce esplicitamente che i servizi presentavano «un tono accattivante, volto ad invogliare lo spettatore medio a rimanere sintonizzato», accompagnato da «accostamenti suggestivi volti a creare un’aura di colpevolezza artificiale».

 

christian rosiello - FEDEZ - FOTO LAPRESSE

Una valutazione che, tuttavia, non determina una censura della condotta giornalistica. Ciò che rileva è che «la verità storica del fatto, nella sua essenza, appare rispettata».

 

In sostanza, il giudice distingue tra la modalità narrativa adottata dal programma, anche attraverso toni provocatori e accostamenti suggestivi, e la sostanza delle informazioni trasmesse, ritenuta conforme ai requisiti del diritto di cronaca.

 

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi per sostenere l’accusa in giudizio. Respinta anche la richiesta di ulteriori indagini avanzata nell’opposizione all’archiviazione: secondo il giudice, gli approfondimenti suggeriti non avrebbero potuto modificare il quadro investigativo né aggiungere elementi rilevanti rispetto ai reati ipotizzati. [...]

pestaggio di cristiano iovino ultra milan luca lucci e christian rosiello