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Da www.ansa.it
Lei pubblica sul suo profilo Facebook le foto del suo viaggio di nozze che la ritraggono accanto al marito. ''Le ha pubblicate senza il mio consenso'', afferma lui in un ricorso al giudice che gli dà ragione e ordina la rimozione delle immagini, facendo riferimento nel suo provvedimento a una legge del 1941, e prospettando anche una eventuale condanna della donna al risarcimento dei danni.
Lo studio puo rivelare chi si sta per fidanzare
La decisione è stata adottata a Napoli dal giudice monocratico del Tribunale civile Raffaele Sdino che ha accolto il ricorso di urgenza ex articolo 700 dell'uomo. Soddisfazione è stata espressa del legale del marito, l'avvocato Ciro Renino e dai legali dello studio che si sono occupati della controversia giudiziaria: ''Si tratta di una decisione inedita, destinata a costituire un punto di riferimento per gli utenti Facebook''.
Le foto pubblicate erano state scattate durante il viaggio di nozze avvenuto una decina di anni fa e ''rimandavano a momenti di serenità: un abbraccio, un bacio appena accennato, scene insomma di ordinaria serenità coniugale''. La moglie, nella sua memoria difensiva, aveva sostenuto che ''l'uso dei social network è oggi talmente evoluto da poter considerare la bacheca di Facebook non diversamente da un album fotografico privato''.
Il giudice nella sua ordinanza sostiene che la signora ha ''sicuramente violato il diritto di riservatezza del marito'' e fa riferimento all'articolo 10 del codice civile e alla legge 633 del 1941 (''il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o essere messo in commercio senza il consenso di questa'', ''non occorre il consenso quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico'').
Il magistrato sottolinea che ''contrariamente a quanto assume la difesa della ricorrente (la moglie, ndr), una interpretazione evolutiva delle norme, che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e del mutato costume sociale, non può giungere affatto a ritenere lecita la pubblicazione di una immagine di una persona senza il suo consenso''.
''Infatti, anche a prescindere dai casi in cui la fotografia è lesiva dell'onore della persona, l'estrema diffusività della pubblicazione su internet di una fotografia aggrava notevolmente rispetto a qualsiasi altro mezzo il diritto di immagine, che costituisce di riflesso un diritto della persona, anche perché le eventuali regole di privacy (il fatto che le immagini erano visibili solo per gli 'amici' di FB, come aveva evidenziato la donna, ndr) possono non essere applicate correttamente dall'utente o aggirate da navigatori esperti''
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