de giorgis
Camilla Povia per https://fondazioneleonardo-cdm.com/it/news/nessuna-scarcerazione-dei-boss-dal-governo-misure-contro-il-sovraffollamento-nelle-carceri/
“Sul tema del sovraffollamento nelle carceri, come nella lotta alla mafia, occorrerebbe mettere da parte ogni forma di propaganda e di ricerca del consenso facile, ed aprire tra tutte le forze politiche una seria e razionale discussione”. Andrea Giorgis, sottosegretario al Ministero della Giustizia e professore ordinario di diritto Costituzionale all’Università di Torino, racconta cosa è accaduto sulla vicenda ‘scarcerazione dei boss’ e respinge le pesanti accuse mosse dall’opposizione al Governo:
“Le accuse di Salvini sono false e irresponsabili. Perché è falso e irresponsabile individuare nelle disposizioni approvate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria e il problema del sovraffollamento, la causa della scarcerazione di alcuni condannati per reati di mafia. Ed è falso e irresponsabile attribuire al Governo e alla maggioranza che lo sostiene un qualche arretramento nella lotta alle mafie”.
Le norme del Governo, contenute nel decreto ‘Cura Italia’ del 18 marzo, non c’entrano nulla dunque con le scarcerazioni dei boss di cui si parla in questi giorni.
“Assolutamente no. Abbiamo agito per ridurre il sovraffollamento e in tal modo contenere i rischi di diffusione del Coronavirus prevedendo, attraverso gli articoli 123 e 124 del decreto, che il magistrato di sorveglianza potesse disporre la detenzione domiciliare, ma solo per chi non si era macchiato di reati particolarmente gravi (esclusi quindi mafia, terrorismo e altre fattispecie gravi di reato) e con un residuo di pena non superiore ai 18 mesi.
carcere 1
Ed abbiamo previsto che il magistrato potesse estendere (fino al 30 giugno) le licenze straordinarie a chi era in regime di semi libertà, ovvero a quei detenuti che di giorno potevano uscire ma che la sera dovevano fare rientro in carcere. L’obiettivo di queste due disposizioni era ed è quello di ridurre appunto il sovraffollamento negli istituti penitenziari, senza minimamente allentare le misure di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Tra l’altro la detenzione domiciliare accordata deve essere accompagnata dal braccialetto elettronico nei casi in cui il fine pena sia superiore ai 6 mesi”.
carcere
Cosa è accaduto allora?
“E’ accaduto che i magistrati hanno ritenuto di accogliere alcune istanze di scarcerazione e di sospensione dell’esecuzione della pena, per motivi di salute, sulla base di quanto prevedono gli articoli 146 e 147 del codice penale. Se il detenuto è in uno stato di salute incompatibile con la detenzione carceraria, il magistrato di sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena qualsiasi reato abbia commesso e disporre il ricovero in ospedale, la detenzione domiciliare o il trasferimento presso un’altra struttura carceraria meglio capace di garantire il diritto alla salute.
Nessuna scarcerazione di detenuti per reati di mafia è stata disposta in virtù degli articoli 123 e 124 del decreto Cura Italia. Nessuna delle 376 scarcerazioni di cui hanno parlato i giornali è avvenuta in conseguenza delle misure adottate per cercare di ridurre il sovraffollamento. Delle 376 scarcerazioni, peraltro, solo 155 sembrano essere state disposte dai magistrati di sorveglianza (nei confronti di detenuti condannati con sentenza definitiva) e solo 2 nei confronti di detenuti sottoposti al regime del 41 bis”; le altre circa 196 scarcerazioni sono sostituzioni di misure cautelari (dalla custodia in carcere agli arresti domiciliari e 1 sola di queste riguarda un detenuto sottoposto al 41 bis)
A questo punto il Governo mette in campo altri due decreti legge.
salvini
“Sì uno il 30 aprile con il quale si prescrive ai magistrati di sorveglianza che devono decidere sulle richieste di detenzione domiciliare (anche ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale), di acquisire il parere all’antimafia in ordine alla pericolosità del soggetto e al permanere dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata sul territorio. Si tratta di una previsione che non intende affatto comprimere le prerogative dei magistrati di sorveglianza, né ovviamente compromettere la loro autonomia di giudizio che rimane immutata.
C’è poi il decreto di sabato sera che prevede che i magistrati di sorveglianza verifichino se permangono i presupposti di fatto sulla base dei quali hanno disposto la detenzione domiciliare (di condannati per reati di mafia), entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. Nell’effettuare tale giudizio i magistrati dovranno sentire l’autorità sanitaria regionale e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP)”.
Il problema del sovraffollamento delle carceri permane. O a questo punto il problema è più quello opposto di riportare nelle carceri condannati pericolosi?
carcere
“Il problema rimane e se in passato avessimo avuto più coraggio nel mettere in campo misure contro il sovraffollamento delle carceri, forse sarebbe stato più facile affrontare anche l’emergenza sanitaria. Le do un po’ di dati. Al momento la popolazione carceraria è di 52915. La capienza regolamentare delle carceri è di circa 51mila, quella ‘effettiva’ 48mila. Negli ultimi mesi la situazione è migliorata: al 29 febbraio i detenuti erano infatti 61.230, circa 7.000 in più di oggi.
francesco bonura
Tuttavia c’è ancora molto lavoro da fare, specie se consideriamo che all’origine della diminuzione vi è una significativa riduzione degli arresti, che potrebbe nei prossimi mesi ritornare a crescere. La posta in gioco è la salute di tutti: della polizia penitenziaria, del personale amministrativo, dei detenuti e anche dei cittadini liberi. Il carcere è una realtà complessa, difficile, chiusa e tuttavia è una realtà che non possiamo considerare separata ed estranea alle nostre comunità.
Occorrono insomma nuove e coraggiose misure strutturali, capaci di dare piena ed effettiva attuazione alla funzione rieducativa della pena (prescritta dall’art.27 della Costituzione) valorizzando le misure alternative al carcere e considerando perciò quest’ultimo l’estrema ratio”.
pasquale zagaria 1