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    LE NUOVE NORME DEL PARLAMENTO EUROPEO PER COMBATTERE I REATI A SFONDO SESSUALE ONLINE, I MATRIMONI FORZATI E LE MOLESTIE A LAVORO – PER FERMARE IL "REVENGE PORN" L'EUROCAMERA HA INSERITO NELLA POSIZIONE NEGOZIALE APPROVATA IERI UNA DEFINIZIONE PIÙ LARGA DI "MATERIALE INTIMO" CHE NON PUÒ ESSERE DIVULGATO SENZA IL CONSENSO DEL SOGGETTO. NON SOLO VIDEO PORNO O FOTO DI NUDO, SARANNO CONSIDERATI "INTIMI" ANCHE LE IMMAGINI NON DI NATURA SESSUALE - NEL PACCHETTO DI MISURE ANCHE LA DEFINIZIONE DI STUPRO...


     
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    Estratto dell’articolo di Lodovica Buliano per “il Giornale”

     

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    Nel pieno della polemica italiana sul caso La Russa jr, dall'Europa arriva la proposta di una nuova definizione del reato di stupro: rapporti sessuali senza il consenso della donna. Il Parlamento Ue ha approvato la posizione negoziale sulla direttiva per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica.

     

    E nel pacchetto c'è anche la definizione dello stupro, oltre a norme più severe sulla violenza informatica e misure a sostegno delle vittime. Una precisazione necessaria, si spiega nella proposta di direttiva, perché «in alcuni Stati membri la condizione necessaria per configurarlo come reato è l'uso della forza o delle minacce».

     

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    Non è il caso dell'Italia, dove il reato di violenza sessuale si configura già senza costrizione fisica, basta anche solo l'induzione, per esempio attraverso pressioni psicologiche. Il Parlamento Ue chiede che il consenso venga valutato caso per caso e che nell'elenco delle circostanze aggravanti ci siano anche lo stato di gravidanza, il disagio psicologico, l'essere vittima di tratta o che la donna sia accolta in strutture per richiedenti asilo.

     

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    Nel pacchetto si prevedono anche nuove norme contro le aggressioni sessuali, le mutilazioni genitali intersessuali, la sterilizzazione forzata e i matrimoni forzati, le molestie negli ambienti lavorativi. Ma anche leggi specifiche per i reati online. Si chiede una definizione ampliata di «materiale intimo» che non può essere condivisa senza consenso, incluse immagini di nudo o video non di natura sessuale, per prevenire il fenomeno del revenge porn, da classificare come «molestia informatica». […]

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