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    PIPPAROLI D’ITALIA, SVEGLIATEVI! MASTURBARSI IN PUBBLICO ORA NON È PIÙ UN REATO! - NON SI VA PIÙ INCONTRO AD ALCUNA CONDANNA PENALE MA SOLTANTO A UNA PESANTE SANZIONE AMMINISTRATIVA: LA CASSAZIONE HA ANNULLATO SENZA RINVIO "PERCHÉ IL FATTO NON È PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO" LA CONDANNA A TRE MESI DI RECLUSIONE


     
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    Da www.ilgiornale.it

    masturbarsi in pubblico a swingfields masturbarsi in pubblico a swingfields

     

    Viene sorpreso a masturbarsi in pubblico? Andrà incontro soltanto a una pesante sanzione amministrativa. Non ci sarà più alcuna condanna penale. La Cassazione ha, infatti, annullato senza rinvio "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" la condanna a 3 mesi di reclusione (che era stata convertita in una multa di 3.420 euro) inflitta a un 69enne finito sotto processo per il reato di atti osceni.

     

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    L'esibizionista si era masturbato mentre passavano alcune studentesse. Dopo essere stato condannato sia in primo che in secondo grado dai giudici del tribunale e della Corte d'appello di Catania, aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando la negata applicazione della causa di "non punibilità" e la "particolare tenuità del fatto". Tale comportamento, a suo dire, era stato "del tutto occasionale". "L'atto di autoerotismo era avvenuto in condizioni di ridotta visibilità, dopo il tramonto - aveva detto - e la prossimità della cittadella universitaria non dimostrava l'intenzione di collegare temporalmente la condotta al passaggio delle studentesse".

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    La terza sezione penale della Suprema Corte ha rilevato "l'intervenuta abolitio criminis", in seguito al decreto depenalizzazioni varato nello scorso gennaio, del reato di atti osceni. "Il fatto - osservano gli alti giudici - è ora soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 30mila euro". Le disposizioni del decreto depenalizzazioni "che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, caso nel quale provvederà il giudice dell'esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto".

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