A BOCCIARE SENZA APPELLO IL “GOVERNO DEI TECNICI” DI RIGOR MORTIS È PURE LA CORTE DEI CONTI

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Da Repubblica.it

Rinvio a provvedimenti secondari; emendamenti privi di relazione tecnica; coperture non affidabili; uso improprio dei fondi di Tesoreria: la Corte dei Conti boccia i provvedimenti del governo Monti dell'ultimo quadrimestre 2012, legge di bilancio e legge di sviluppo incluse. Sulle coperture evidenzia l'impiego in modo improprio di fondi tesoreria" e l'utilizzazione di proventi di giochi e accise dal gettito "non affidabile". La legge di stabilità poi "non realizza la manovra".

Nel particolare: il frequente rinvio a provvedimenti secondari di attuazione. Continue variazioni di leggi anche recenti, con riflessi sull'attendibilità delle stime circa gli effetti finanziari recati dalle norme. Approvazione di emendamenti privi della relazione tecnica o per i quali la relazione tecnica risulta essere stata vistata negativamente dal ministero dell'Economia. Utilizzazione a fini di copertura di cespiti, come i proventi dei giochi e le accise sugli idrocarburi, il cui gettito è calante e le cui stime appaiono per conseguenza non affidabili e l'impiego in modo improprio di fondi di tesoreria per coprire oneri di bilancio.

Sono questi gli inconvenienti che la Corte dei Conti ha rilevato nell'adunanza del 2 maggio scorso, nell'approvare una specifica delibera sulla legislazione di spesa dello Stato, riguardante l'ultimo quadrimestre 2012, che conclude la XVI legislatura con il governo nella pienezza dei propri poteri.

La magistratura contabile si è anche soffermata ad analizzare le più recenti pronunce della Corte costituzionale in tema di copertura di oneri recati da leggi di spesa, anche per evidenziare al Parlamento che le statuizioni della Consulta molto spesso costituiscono conferma e specificazione dei moniti e delle osservazioni espresse dalla Corte dei conti in occasione dell'esame delle leggi di spesa.

La evidenziazione di tale giurisprudenza si rivela ora ancora più necessaria per orientare le Sezioni regionali di controllo della Corte chiamate proprio dal d.l. n. 174 a redigere le cosiddette Relazioni semestrali sulla legislazione di spesa regionale.

Legge Stabilità. La legge di Stabilità per il 2013 sul piano ordinamentale "viene svuotata della sua componente fondamentale: non realizza la 'manovra', collocata o anticipata com'è nei decreti-legge, ma finisce con lo svolgere o un ruolo attuativo di decisioni già prese o meramente distributivo di risorse raccolte".

Nella relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2012, la Corte osserva che essa risulta calibrata "essenzialmente sul primo anno, senza un respiro pluriennale; l'estrema eterogeneità dei suoi contenuti (articolati in 561 commi di un unico articolo) non si pone in linea con le prescrizioni della legge di contabilità, che ne prevede un contenuto snello e di manovra".

Quanto alle disposizioni di carattere fiscale, secondo la Corte "il profilo della quantificazione degli oneri è decisamente da migliorare, soprattutto per gli aspetti tributari. Nel merito vengono evidenziati alcuni profili problematici in riferimento a talune normative di maggior rilievo: si segnala in particolare la valutazione della tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin tax), le cui previsioni di gettito sembrano ottimistiche".

Dl Sviluppo. Secondo la Corte dei conti la legge n. 221 in materia di Sviluppo, costituisce "un provvedimento disorganico, che reca i più disparati interventi; molti emendamenti approvati in sede parlamentare sono privi di relazione tecnica o registrano un visto negativo".

La Corte osserva inoltre che "le norme di carattere fiscale non recano tetti massimi alle minori entrate da esse generate e risultano prive di clausole di salvaguardia (per fronteggiare un minor gettito più marcato rispetto alle stime); generalmente, nelle relative valutazioni d'impatto, si trascura di considerare l'effetto della singola agevolazione sugli andamenti di settori correlati".

 

 

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