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ECCO COSA CAMBIA CON LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA VENDITA DELLA CANNABIS - LA CHIUSURA DEI NEGOZI E’ LEGATA ALLA VENDITA DI FOGLIE, INFLORESCENZE, OLIO E RESINA OTTENUTI DALLA VARIETÀ DI CANAPA SATIVA LIGHT. L'ASPETTO TERAPEUTICO NON È IN DISCUSSIONE – GRAMELLINI: "È PIÙ FACILE SCALARE L'EVEREST IN SOLITUDINE CHE FARE IMPRESA NEL NOSTRO PAESE. SE QUESTO È LO STATO DELLE COSE, UNO STRANIERO PUÒ PENSARE DI INVESTIRE IN ITALIA SOLO SE..."
1 – CERTEZZE IN FUMO
Massimo Gramellini per il "Corriere della Sera"
Vendere i derivati della cannabis light è reato. Lo ha stabilito la Cassazione, cioè un potere dello Stato. Ma allora chi aveva autorizzato in questi anni l' apertura delle centinaia di negozi che smerciano quei prodotti? Sempre lui, lo Stato. Non voglio entrare nel merito della decisione, né inoltrarmi nella disputa di salviniana memoria sull' efficacia drogante o calmante di certe resine. Mi limito sommessamente a urlare che è più facile scalare l' Everest in solitudine di quanto non lo sia fare impresa nel nostro Paese.
Mettiamo che uno abbia la bizzarra idea di aprire un' attività consentita dalla legge. Per prima cosa si accerterà che sia effettivamente consentita. Consulterà avvocati, pagherà parcelle, consumerà tempo e denaro in marche da bollo e code agli uffici del Comune. Ottenuto il sospirato via libera, investirà una parte del proprio patrimonio, oppure chiederà un mutuo alle banche e in qualche raro caso lo otterrà.
Allora affitterà un locale, assumerà dipendenti, creerà un magazzino. Ma appena l' attività comincia a uscire dalla fase embrionale, il semaforo acceso sul verde diventa rosso. Quello che era permesso, improvvisamente non lo è più. Diventa oggetto di una contesa giudiziaria, rimpallando da un ricorso all' altro, fino a planare sulle scrivanie della Cassazione o del mitologico Tar del Lazio. Se questo è lo Stato delle cose, uno straniero può pensare di investire in Italia solo se si trova sotto l' effetto di qualche droga, e neanche tanto light .
2 – COSA CAMBIA DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Margherita De Bac per il “Corriere della sera”
1 Cosa cambia con la sentenza delle sezioni unite della Cassazione?
Già oggi i negozi che vendono prodotti derivati dalla cannabis Sativa light potrebbero essere chiusi in base alla direttiva del ministro dell' Interno Matteo Salvini che va nella stessa direzione. Chi fa ricorso contro la chiusura difficilmente potrà avere ragione.
La chiusura è legata alla vendita dei soli prodotti elencati nella decisione presa dalla Corte cioè: foglie, inflorescenze, olio e resina ottenuti dalla varietà di canapa Sativa light. Sono esclusi dal divieto di commercializzazione i prodotti non elencati come caramelle, biscotti o lecca lecca e altri articoli. I dettagli dovranno però essere chiariti con la lettura della sentenza, una volta che verranno depositate le motivazioni.
2 Che cos'è la cannabis light?
Con questo termine sono indicati foglie, infiorescenze, olio e resine estratte da una particolare varietà di cannabis Sativa, la cui coltivazione è autorizzata da una direttiva europea. Le altre parti della pianta hanno un uso industriale, per la trasformazione in carta, tessuti, materiale edile e estratti che costituiscono ingredienti per alimenti e cosmetici. Foglie e inflorescenze inizialmente venivano scartate dai coltivatori poi hanno trovato un impiego ricreativo e i derivati vengono venduti al dettaglio. Foglie e infiorescenze triturate hanno un contenuto di principio attivo inferiore a quello di resina e olio.
3 Che differenza c'è tra cannabis light e cannabis terapeutica?
matteo salvini commenta la vittoria della lega alle europee da via bellerio 1
C' è una profonda differenza. Vengono innanzitutto ottenute da piante di canapa diverse, con concentrazioni differenti del principio attivo tetraidrocannabinolo, il Thc, sostanza psicoattiva inclusa nella tabella degli stupefacenti.
La concentrazione consentita in milligrammi nella cannabis light va dallo 0,2 allo 0,6%, come indica una legge del 2016 del ministero dell'Agricoltura, destinato ai produttori che ha alzato il termine di tolleranza allo 0,6%. La cannabis terapeutica è invece un farmaco da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica nelle farmacie ospedaliere o territoriali autorizzate, ottenuta da piante con un Thc tra 7 e 22%. Questi medicinali sono prescritti per alleviare dolore, nausea, vomito ed effetti della chemioterapia. L'aspetto terapeutico non è dunque in discussione.
4 Perché le sezioni unite della Corte sono dovute intervenire?
Si era creato un contrasto interpretativo sulla liceità della commercializzazione al dettaglio della cannabis light proveniente dalle coltivazioni di canapa previste dalla legge del 2016. Due diverse sezioni della Corte avevano sentenziato diversamente. La normativa di tre anni fa non disciplinava la vendita.
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