DAGOREPORT - È TORNATA RAISET! TRA COLOGNO MONZESE E VIALE MAZZINI C’È UN NUOVO APPEASEMENT E…
Giovanni Bianconi per “il Corriere della Sera”
Se un condannato sta scontando una pena definitiva inflitta in base a una norma successivamente dichiarata incostituzionale, la condanna dev’essere annullata o rivista; e se non ci sono altre ragioni per restare dentro il detenuto deve uscire di galera. Non serve nemmeno che sia lui a chiederlo: tocca al pubblico ministero procedere d’ufficio. Sulla base di questa decisione, presa dalla Sezioni unite della Corte di cassazione il 29 maggio scorso, centinaia di reclusi — forse migliaia, di certo una quota consistente dei quasi cinquemila totali — hanno già lasciato le prigioni negli ultimi quattro mesi.
Ma ora che le motivazioni della sentenza ne spiegano meglio ragioni e conseguenze, è prevedibile che per altri ancora si apriranno le celle. Perché il massimo organo giurisdizionale chiarisce che l’ambito del verdetto non si ferma al singolo caso di nullità per il quale era stato proposto il ricorso; da quella vicenda (un problema di prevalenza della recidiva sulle attenuanti), si estende all’altra causa di incostituzionalità della legge antidroga Fini-Giovanardi sancita a inizio 2014, all’aggravante della clandestinità abolita nel 2010 e a ogni altra decisione passata e futura della Consulta che abrogasse una legge per la quale un condannato è detenuto.
Per i giuristi era quasi un tabù: la cosiddetta «intangibilità del giudicato», irriformabile anche di fronte a una violazione della Costituzione. Già qualche sentenza lo aveva intaccato, e adesso le Sezioni unite lo hanno definitivamente abbattuto.
CORTE DI CASSAZIONE PALAZZACCIO
Mentre una legge abrogata o riformata dal Parlamento conserva i suoi effetti pregressi, e quindi sulla base delle modifiche non si possono rivedere le sentenze definitive, «La norma costituzionalmente illegittima viene espunta dall’ordinamento proprio perché affetta da una invalidità originaria». Ne consegue una «proiezione “retroattiva” sugli effetti ancora in corso», a causa della «definitiva uscita dall’ordinamento di una norma geneticamente nata morta, inidonea a fondare atti giuridicamente validi».
Conseguenza finale e inevitabile: «Tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia pure parzialmente, sulla norma dichiarata incostituzionale devono essere rimossi dall’universo giuridico, ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perché già compiuti e del tutto consumati».
Gli «obblighi di disapplicazione» di una legge abrogata dalla Consulta riguardano tutti i giudici, anche quelli che controllano l’esecuzione della pena. E «non deve meravigliare» che il caso si sia posto solo di recente poiché — notano le Sezioni unite, con un implicita bacchettata al Parlamento — «è agevole costatare che i casi di dichiarata incostituzionalità di norme attinenti al solo trattamento punitivo sono diventati sempre più frequenti negli ultimi anni, in cui il legislatore ha approvato una serie di irragionevoli previsioni sanzionatorie su cui è dovuto intervenire il Giudice delle leggi».
Troppe restrizioni per alcune categorie di reati o di condannati, insomma, non hanno resistito al vaglio della Corte costituzionale e adesso devono cessare di avere conseguenze. Con il prevedibile risultato di far diminuire ancora la popolazione carceraria (già passata da 58.800 detenuti a poco più di 54.000 fra maggio a settembre). Anche perché se prima serviva un buon avvocato che proponesse l’istanza, d’ora in avanti alla rideterminazioni della pena — e alle eventuali liberazioni — dovrà procedere il pubblico ministero «nell’ambito delle sue funzioni istituzionali di vigilanza sulla osservanza delle leggi».
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