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IL FATTONE NON COSTITUISCE REATO - SECONDO LA CASSAZIONE È LECITO FUMARSI UNA CANNETTA AL VOLANTE: PER FINIRE NEL PENALE È NECESSARIO CHE LA POLIZIA ACCERTI LA PRESENZA DI CONDIZIONI DI ATTENZIONE ALLA GUIDA ALTERATE - UN RAGIONAMENTO SIMILE A QUELLO DELLO STATO DI EBBREZZA, PUNITO SOLTANTO SOPRA UNA CERTA SOGLIA DI PRESENZA DI ALCOOL NEL SANGUE E NON ANCHE QUANDO SI È BEVUTO APPENA UN BICCHIERINO...
Matteo Mion per “Libero quotidiano”
Fumarsi una cannetta al volante dell'auto è attività lecita o per dirla in giuridichese "il fatto non costituisce reato": questo il nuovo orientamento della Cassazione penale Sez. IV con la sentenza n° 3900/2021 depositata il 2 febbraio.
Nel caso di specie la Corte Suprema ha dichiarato non sussistere la violazione dell'art. 187 Cds a carico di un Tizio pizzicato positivo ai cannabinoidi al volante della propria autovettura. L'assoluzione deriva dal fatto che le Forze dell'Ordine non devono limitarsi ad accertare i sintomi, ma devono provare la condotta di guida alterata dell'autista.
In altre parole non è sufficiente dimostrare l'assunzione della droga per configurare il reato di "guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti", ma è anche necessario che le condizioni di attenzione e reazione del conducente siano deteriorate.
Pertanto, se la polizia ferma un soggetto con gli occhi rossi, non può automaticamente contestare il 187 Cds, ma deve procedere sia all'accertamento mediante dati biologici o esami sanitari (urine, sangue etc.) dell'assunzione di stupefacenti sia alla conseguente alterazione in peius della condotta di guida.
La Corte ha probabilmente inteso graduare la responsabilità del guidatore sotto effetto di stupefacenti come avviene per quello in stato di ebbrezza punito ex art. 186 Cds solo sopra una certa soglia di presenza di alcool nel sangue e non per il mero consumo alcolico.
La stessa Sezione aveva già ristretto il campo di applicabilità della sanzione ex art 187 Cds con sentenza 41376/2018 con cui si era passati dalla punibilità della mera assunzione alla dimostrazione per gli agenti della polizia stradale dello stato di alterazione.
Ecco allora un altro piccolo scalino restrittivo compiuto dalla Cassazione: l'alterazione psico-fisica deve incidere sulla prestazione di chi si pone al volante. Giova ricordare le pene per il reato di cui al 187 Cds ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Le pene sono raddoppiate se chi è alla guida in stato di alterazione da uso di stupefacenti provoca un incidente stradale, salvo ovviamente rispondere anche del reato più grave di lesioni o omicidio stradale.
La giurisprudenza è solita oscillare nei mille rivoli più o meno logici del diritto ed è certamente degno di pregio il ragionamento assolutorio degli ermellini: «L'alterazione psico-fisica implica la modifica comportamentale che renda pericolosa la guida di un veicolo, diminuendo l'attenzione e la velocità di reazione dell'assuntore non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe».
Bisogna, però, scendere dal piedistallo filosofico del diritto e fare i conti con la strada e le risorse economiche ed umane con cui la nostra polizia deve svolgere i propri accertamenti e talvolta purtroppo "raccogliere" i cadaveri sul manto stradale. Probabilmente un sabato sera di pattuglia in tangenziale post Covid renderebbe i magistrati meno permissivi
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