GLI INCANDIDABILI - IL CDM APPROVA IL DECRETO: NIENTE POSTI IN LISTA A CHI HA UNA CONDANNA DEFINITIVA A PIU’ DI 2 ANNI. ANCHE QUESTO PROVVEDIMENTO È DIETRO LA MOSSA DEI BERLUSCONES CONTRO IL GOVERNO MONTI - LA NORMA VALE ANCHE PER LE CARICHE ISTITUZIONALI: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRI, VICE MINISTRI, SOTTOSEGRETARI, COMMISSARI STRAORDINARI - L’INCANDIDABILITÀ DURA MINIMO 6 ANNI - SE LA CONDANNA DEFINITIVA È DURANTE IL MANDATO, DECIDE LA CAMERA DI APPARTENENZA…

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(ITALPRESS) - Ecco i punti principali dello schema di decreto legislativo sull'incandidabilita' approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, secondo quanto rende noto Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm.

1) INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE DI DEPUTATO, SENATORE E MEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO.
Il decreto prevede l'incandidabilita' al Parlamento italiano ed europeo per le seguenti categorie:
-di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone).
-coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato)
-coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.

Si tratta, in questo caso, di tutte le fattispecie criminose piu' gravi per le quali e' anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere e che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalita' nella limitazione dell'elettorato passivo, sono state individuate sulla base di un indicatore oggettivo, predeterminato, senza operare alcuna selezione nell'ambito di una lista di reati che potrebbe apparire arbitraria.

2) ACCERTAMENTO INCANDIDABILITÀ SOPRAVVENUTA Il decreto prevede che l'accertamento d'ufficio della condizione di incandidabilita' comporta la cancellazione dalle liste. Nel caso in cui la condanna definitiva per uno dei delitti 'ostativi' sopravvenga nel corso del mandato elettivo, le Camere deliberano ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.

3) CAUSE OSTATIVE ALL'ASSUNZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI GOVERNO O PARLAMENTO Le condizioni che determinano l'incandidabilita' alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l'assunzione e lo svolgimento delle cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Commissari straordinari di Governo). Se la sentenza di condanna diventa definitiva durante il mandato, anche in questo caso si determina la decadenza dall'incarico.

4) DURATA DELL'INCANDIDABILITÀ L'incandidabilita' alla carica di senatore, deputato o parlamentare europeo ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilita' non e' inferiore a sei anni.
Altrettanto vale per gli incarichi di Governo nazionale. In tutti i casi, se il delitto e' stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell'incandidabilita' o del divieto di incarichi di Governo e' aumentata di un terzo.

5) INCANDIDABILITÀ IN CASO DI PATTEGGIAMENTO Le norme sull'incandidabilita' valgono anche quando la sentenza definitiva dispone l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), ma in nessun caso l'incandidabilita' puo' essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza di riabilitazione e' l'unica causa di estinzione anticipata sull'incandidabilita' e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.

6) INCANDIDABILITÀ ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI E A QUELLE NEGLI ENTI LOCALI Il decreto, conformemente alla sua natura di testo unico, reca anche norme sull'incandidabilitá degli amministratori regionali e locali, gia' disciplinata nel nostro ordinamento, provvedendo ad armonizzarne il contenuto con la nuova regolamentazione dell'istituto.

 

Mario Monti PAOLA SEVERINO E MARIO MONTISILVIO BERLUSCONI SILVIO BERLUSCONI camera dei deputatiPALAZZO MADAMA - SENATO DELLA REPUBBLICA