carlo nordio almasri

MAI PIÙ UN CASO ALMASRI! – LA CORTE COSTITUZIONALE HA STABILITO CHE IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEVE TRASMETTERE IMMEDIATAMENTE AL PROCURATORE GENERALE DI ROMA LE RICHIESTE DI COOPERAZIONE PROVENIENTI DALLA CORTE DELL’AJA. UNA DECISIONE CHE ARRIVA IN SEGUITO ALLA VERGOGNOSA VICENDA DEL TORTURATORE LIBICO, LIBERATO DALL’ITALIA NEL GENNAIO 2025 E RISPEDITO A TRIPOLI SU UN VOLO DI STATO – CON LA SENTENZA DEPOSITATA OGGI, I GIUDICI HANNO RIDEFINITO LE MODALITÀ CON CUI IL GUARDASIGILLI DEVE GESTIRE LE RICHIESTE DI COOPERAZIONE PROVENIENTI DALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE. IN PARTICOLARE LA CONSULTA HA DICHIARATO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMI GLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE N. 237 DEL 20 DICEMBRE 2012…

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carlo nordio e il caso almasri

(Adnkronos) - "Il ministro della Giustizia deve immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale".

 

Lo sottolinea la sentenza numero 143 della Corte Costituzionale, depositata oggi, in cui vengono esaminate "le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Roma, quarta sezione penale", sul caso Almasri "con riferimento alla disciplina della cooperazione con la Corte penale internazionale e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti".

 

INFORMATIVA DI MATTEO PIANTEDOSI E CARLO NORDIO ALLA CAMERA SUL CASO ALMASRI - FOTO LAPRESSE

La Corte ha osservato, in linea preliminare, che la normativa attribuisce un ruolo esclusivo al Ministro della giustizia nella cooperazione con la Corte penale internazionale e che "al paradigma operativo delineato dalla lettera e dalle interrelazioni sistematiche della normativa vigente si è conformato il contegno di chi, a vario titolo, ha esaminato la domanda di cooperazione".

 

Nell’accogliere le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in riferimento allo Statuto di Roma, la Corte ha puntualizzato che l’attuale meccanismo non scongiura il rischio del protrarsi dell’inerzia del Ministro della giustizia nel trasmettere le richieste di cooperazione alla Corte d’appello di Roma e attribuisce al Ministro «un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l’esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza», esternando «le ragioni di un eventuale diniego […] in termini altrettanto immediati».

 

EMPORIO ALMASRI - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Il sistema delineato dalla legge "mina in radice l’adeguatezza delle procedure interne, in un àmbito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari".

 

La legge ha così violato quel principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorità governativa e Corte penale internazionale e tra autorità governativa e autorità giudiziaria.

 

La Corte puntualizza che "all’obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non può che fare riscontro l’obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego" in quelle che si configurano come "ipotesi eccezionali" e interferiscono con «i princìpi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all’identità costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.)".

 

INFORMATIVA DI MATTEO PIANTEDOSI E CARLO NORDIO ALLA CAMERA SUL CASO ALMASRI - FOTO LAPRESSE.

La Corte, infine, ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la procedura per la consegna, così come disciplinata dagli articoli 11 e 13 della legge numero 237 del 2012, osservando che tale disciplina non confligge di per sé con l’obbligo pattizio di cooperazione e che i profili di incompatibilità con la Costituzione risiedono nelle regole generali dettate dagli articoli 2 e 4, dichiarati costituzionalmente illegittimi nei termini prima indicati.

CARLO NORDIO CHE CERCA DI IMPEDIRE IL RILASCIO DEL TORTURATORE LIBICO ALMASRI - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIAMEME SU CARLO NORDIO E ALMASRI - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA