DOMANDE SPARSE SUL CASO ALMASRI – CON QUALE AUTORIZZAZIONE IL TORTURATORE LIBICO VIAGGIAVA…
1. SEGGIOLINI ANTIABBANDONO, DA OGGI L’OBBLIGO: I CHIARIMENTI DELLA POLIZIA
La Polizia di Stato interviene per dare una mano agli automobilisti presi alla sprovvista dall’anticipo dell’obbligatorietà dei seggiolini antiabbandono da oggi, anziché dal 6 marzo 2020, come inizialmente previsto. In un comunicato questa mattina chiarisce infatti che i dispositivi di allarme possono essere sia integrati nel seggiolino, sia costituire un accessorio del veicolo. Dunque non è necessario acquistare un seggiolino nuovo: basta integrarlo con un dispositivo d’allarme di quelli già in commercio.
La Polizia chiarisce anche che i dispositivi non necessitano di omologazione, ma devono essere conformi alle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato A al decreto. In particolare, l'antiabbandono deve dare un segnale di allarme idoneo ad attirare tempestivamente l'attenzione del conducente attraverso appositi segnali visivi e acustici , percepibili all'interno o all'esterno del veicolo, e devev avere la capacità di attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente. Prima dell'acquisto del dispositivo, ricorda ancora la Polizia, è consigliabile verificare la conformità alle caratteristiche tecniche previste dalla norma consultando la documentazione tecnica eventualmente messa a disposizione dal fabbricante.
2. OBBLIGO DI DISPOSITIVO ANTIABBANDONO SUI SEGGIOLINI, ECCO COME FUNZIONERÀ
Maurizio Caprino per www.ilsole24ore.com
L’obbligo di seggiolini antiabbandono per bambini in auto entra in vigore subito: dal 7 novembre e non più dal 6 marzo 2020 come sarebbe stato logico. Il colpo di scena è contenuto nella circolare del ministero dell’Interno 300/A/9434/19/109/12/3/4/1, diramata nel pomeriggio della vigilia, 6 novembre. Una novità che spiazza i produttori e, soprattutto, rischia di causare conseguenze pesanti in caso d’incidente.
Le (possibili) motivazioni
La circolare non spiega esplicitamente i motivi che spingono a interpretare in modo così dirompente la legge 117/2018 , che aveva intodotto il nuovo obbligo specificando che avrebbe avuto effetto solo 120 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo che avrebbe fissato le caratteristiche tecniche dei dispositivi.
È quest’ultimo provvedimento, il Dm Infrastrutture 2 ottobre 2019 (pubblicato il 23 ottobre), che entra in vigore il 7 novembre. Dunque, da questa data sarebbero dovute diventare obbligatorie solo le caratteristiche tecniche, cui produttori e acquirenti avrebbero dovuto conformarsi, lasciando 120 giorni per mettersi in regola.
Questa interpretazione era stata avallata informalmente dallo stesso ministero delle Infrastrutture. Il Consiglio di Stato, nel suo parere sul Dm, aveva osservato che occorreva lasciare tempo per adeguarsi, ma restava il fatto che la legge 117/2018 prevedeva non solo i 120 giorni, ma anche un’entrata in vigore comunque non successiva al 1° luglio scorso.
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Dunque, occorreva un’ulteriore disposizione di legge per cancellare la data del 1° luglio, che lo stesso ministero dell’Interno aveva ritenuto materialmente non rispettabile, per la mancanza del Dm sulle caratteristiche tecniche. Ma questa disposizione non è arrivata.
Probabilmente è questo il motivo che ha indotto il ministero dell’Interno a interpretare la questione dell’entrata in vigore nel modo più restrittivo possibile. Ma la circolare non spiega nulla di tutto ciò: si limita ad affermare che «le disposizioni operative del decreto ministeriale sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni».
Le conseguenze
Tutto questo è stato chiarito solo a poche ore dall’entrata in vigore delle sanzioni. Difficile ora mettersi in regola: il mercato non è pronto e non è certo che tutti i prodotti disponibili siano conformi ai requisiti stabiliti dal Dm.
D’altra parte, ora chi trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni con un seggiolino non munito di sistema antiabbandono (integrato nel seggiolino o separato) rischia per il nuovo articolo 172 del Codice della strada:
- 81 euro di multa;
- la decurtazione di cinque punti patente;
- la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, se viene colto a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.
Si può prevedere che le forze dell’ordine, soprattutto all’inizio, chiuderanno più di un occhio: questione di buonsenso, unita al fatto che non è così semplice verificare se un apparecchio posto vicino al seggiolino sia davvero un dispositivo antiabbandono in regola con il Dm. Nel dubbio, gli agenti possono usare l’articolo 180 del Codice della strada per prescrivere di portare in ufficio la dichiarazione di conformità all’allegato A del Dm, redatta dal costruttore del dispositivo. Una procedura farraginosa , che sarà sgradita agli agenti anche a regime.
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Ma che cosa succederà in caso d’incidente, soprattutto se con feriti? Qui per gli agenti diventa rischioso chiudere un occhio, quindi la violazione andrà messa a verbale. A quel punto, finirà agli atti e le compagnie assicurative potrebbero risarcire i danneggiati rivalendosi poi sul conducente. Il tutto per una violazione che nulla ha a che vedere con la capacità del seggiolino di proteggere dagli urti.
In caso di multa
Chi dovesse essere multato può ricordare che una circolare ministeriale non è vincolante davanti all’autorità giudiziaria. Quindi può fare ricorso al giudice di pace (non al prefetto, che fa parte della stessa amministrazione che ha emanato la circolare) sostenendo che l’obbligo non è entrato ancora in vigore.
Può farlo sulla base del fatto che la norma ha una formulazione controversa e inapplicabile in tempi così brevi.
Come cautelarsi
Dunque, meglio precipitarsi ad acquistare un dispositivo o un seggiolino che ha l’allarme integrato. Esponendosi al rischio che non sia conforme. Ma è un rischio che si può limitare.
Occorre chiedere esplicitamente al venditore la dichiarazione di conformità, che è sostanzialmente un’autocertificazione, di cui l’allegato B del Dm fornisce uno schema. Meglio desistere dall’acquisto se il venditore rifiuta di fornirla.
Peraltro, anche se in seguito la dichiarazione si rivelasse falsa, ci si potrebbe rivalere sul venditore e/o farlo sanzionare dall’Antitrust.
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