
FLASH! – IL DOPPIO GIOCO DI JD VANCE: COME MAI IL VICE DI “KING DONALD” CHE SEMBRAVA SPAZZATO VIA…
Paolo Festuccia per “La Stampa”
Il principio di fondo resta ma cambia l’applicabilità della norma. Riscritto e corretto dai deputati del Pd Ermini e Verini «l’emendamento Pagano» sulle registrazioni audio e video fraudolente (ribattezzato anche «norma Bavaglio) cambia forma. E nella sostanza elimina il carcere per i giornalisti che registrano (video e audio) di nascosto e chiarisce meglio i destinatari dei provvedimenti.
IL PRIMA E IL DOPO
Il cosiddetto “Emendamento Pagano” (approvato in Commissione Giustizia) prevedeva che «chiunque» diffondesse immagini o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate al fine di arrecare danno all’immagine altrui è punito con il carcere da sei mesi a quattro anni. Il termine «chiunque», perché non diversamente specificato, lasciava intendere che anche i giornalisti rischiassero il carcere nell’esercizio delle loro funzioni.
Ma da qui la riformulazione del testo: «La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese costituiscono prova nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o sono utilizzate per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca». «Rischio» scampato, dunque, per la stampa e anche per i legali nell’esercizio delle loro funzioni.
CHI SONO I DESTINATARI
Il legislatore partendo dal presupposto che anche i pm (in presenza di indizi) devono chiedere l’autorizzazione a un giudice per intercettare un individuo, ritiene non ammissibile che un cittadino invece possa carpire a un altro cittadino colloqui privati e diffonderli al «solo fine» di danneggiarne l’immagine. Da qui l’impianto delle norma che non si applica però in tutti quei casi nei quali le registrazioni o le riprese costituiscano prova di un procedimento giudiziario.
RISVOLTI PRATICI
Registrazioni video e audio, fraudolenti o meno, che diventano oggetto di procedimento giudiziario non incorrono nelle disposizioni della norma. In queste ore si è molto parlato - solo per esemplificare - della vicenda dell’ex ministro De Girolamo, oggetto di registrazioni (carpite di nascosto alla sua presenza) da parte di un dirigente Asl e costate alla stessa ministra le dimissioni.
Anche in questo contesto la norma (se fosse stata in vigore), poiché la registrazione è parte di un procedimento giudiziario, sarebbe stata inapplicabile. E così accade per qualunque cittadino - ad esempio - che di nascosto registra le minacce di un usuraio, di un camorrista o di un mafioso denunciandone la circostanza all’autorità giudiziaria. Insomma, le nuove disposizioni non tagliano le gambe a chi collabora con la giustizia e a quanti (anche di nascosto) forniscono prove, registrazioni o indizi contro il proprio aguzzino.
COSA NON SI PUÒ FARE
«Certamente - chiarisce il deputato Pd David Ermini - non si potranno registrare i giudizi dei colleghi sul proprio capoufficio consegnando al capoufficio stesso la registrazione o postando le dichiarazioni video». E in buona sostanza, non si potranno utilizzare audio e video al solo fine di arrecare danno agli altri. «Ora - dice il viceministro Costa - ci sono le condizioni per una seria e coerente intesa di maggioranza». Sulle modifiche al Ddl penale, nei prossimi giorni si esprimerà anche il Csm.
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