SPIA E LASCIATI IMBAVAGLIARE - CAMBIA LA NORMA SULLE INTERCETTAZIONI: NON SI APPLICA AI GIORNALISTI E ALLE CONVERSAZIONI CHE SONO PROVA IN UN PROCEDIMENTO: SE REGISTRI L'USURAIO CHE TI RICATTA, NON FINISCI IN GALERA (E MENO MALE)

Vai all'articolo precedente Vai all'articolo precedente
guarda la fotogallery

Paolo Festuccia per “La Stampa

 

intercettazione carminatiintercettazione carminati

Il principio di fondo resta ma cambia l’applicabilità della norma. Riscritto e corretto dai deputati del Pd Ermini e Verini «l’emendamento Pagano» sulle registrazioni audio e video fraudolente (ribattezzato anche «norma Bavaglio) cambia forma. E nella sostanza elimina il carcere per i giornalisti che registrano (video e audio) di nascosto e chiarisce meglio i destinatari dei provvedimenti.

 

IL PRIMA E IL DOPO

intercettazioniintercettazioni

Il cosiddetto “Emendamento Pagano” (approvato in Commissione Giustizia) prevedeva che «chiunque» diffondesse immagini o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate al fine di arrecare danno all’immagine altrui è punito con il carcere da sei mesi a quattro anni. Il termine «chiunque», perché non diversamente specificato, lasciava intendere che anche i giornalisti rischiassero il carcere nell’esercizio delle loro funzioni.

 

Ma da qui la riformulazione del testo: «La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese costituiscono prova nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o sono utilizzate per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca». «Rischio» scampato, dunque, per la stampa e anche per i legali nell’esercizio delle loro funzioni.

 

CHI SONO I DESTINATARI

intercettazioni email intercettazioni email

Il legislatore partendo dal presupposto che anche i pm (in presenza di indizi) devono chiedere l’autorizzazione a un giudice per intercettare un individuo, ritiene non ammissibile che un cittadino invece possa carpire a un altro cittadino colloqui privati e diffonderli al «solo fine» di danneggiarne l’immagine. Da qui l’impianto delle norma che non si applica però in tutti quei casi nei quali le registrazioni o le riprese costituiscano prova di un procedimento giudiziario.

nunzia de girolamo nunzia de girolamo

 

RISVOLTI PRATICI

Registrazioni video e audio, fraudolenti o meno, che diventano oggetto di procedimento giudiziario non incorrono nelle disposizioni della norma. In queste ore si è molto parlato - solo per esemplificare - della vicenda dell’ex ministro De Girolamo, oggetto di registrazioni (carpite di nascosto alla sua presenza) da parte di un dirigente Asl e costate alla stessa ministra le dimissioni.

 

Anche in questo contesto la norma (se fosse stata in vigore), poiché la registrazione è parte di un procedimento giudiziario, sarebbe stata inapplicabile. E così accade per qualunque cittadino - ad esempio - che di nascosto registra le minacce di un usuraio, di un camorrista o di un mafioso denunciandone la circostanza all’autorità giudiziaria. Insomma, le nuove disposizioni non tagliano le gambe a chi collabora con la giustizia e a quanti (anche di nascosto) forniscono prove, registrazioni o indizi contro il proprio aguzzino.

DAVID ERMINIDAVID ERMINI

 

COSA NON SI PUÒ FARE

«Certamente - chiarisce il deputato Pd David Ermini - non si potranno registrare i giudizi dei colleghi sul proprio capoufficio consegnando al capoufficio stesso la registrazione o postando le dichiarazioni video». E in buona sostanza, non si potranno utilizzare audio e video al solo fine di arrecare danno agli altri. «Ora - dice il viceministro Costa - ci sono le condizioni per una seria e coerente intesa di maggioranza». Sulle modifiche al Ddl penale, nei prossimi giorni si esprimerà anche il Csm.