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    TUTTE LE SANZIONI CHE RISCHIATE SE USCITE DI CASA, DALLA MULTA AL DOPPIO REATO - L'AVVOCATO GENTILONI SILVERI: ''ORA LA SANZIONE PER CHI VIOLA L'ISOLAMENTO È DIVENTATA AMMINISTRATIVA, MA NON SONO ESCLUSE CONSEGUENZE PENALI. PER CHI È POSITIVO E VIOLA LA QUARANTENA MA ANCHE PER CHI AUTOCERTIFICA IL FALSO. ECCO I CASI IN CUI SI PUÒ LEGITTIMAMENTE LASCIARE IL DOMICILIO''


     
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    Valentina Errante per www.ilmessaggero.it

     

    Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si parla di sanzioni per chi esce di casa senza un giustificato motivo. Rispetto alle norme precedenti, con il nuovo decreto legge introdotto dal Governo ci sono parecchie novità: multe più salate e nuovi reati per gli infetti che violano la quarantena. Ma cosa cambia in concreto? Lo spiega l’avvocato Alessandro Gentiloni Silveri, penalista romano.

     

    POSTO DI BLOCCO POSTO DI BLOCCO

    Avvocato, cosa cambia dal punto di vista legale?

    «Il Governo, agendo su diversi aspetti, ha fatto un’opera di riorganizzazione e consolidamento di un’articolata serie di regole che erano state dettate dall’inizio dell’epidemia, e che scontavano in certi casi un’inevitabile confusione. Inoltre, il decreto-legge ha innovato la disciplina da diversi punti di vista.

     

    La novità di immediato impatto pratico per i cittadini è una nuova sanzione amministrativa, che è della stessa categoria di quelle per divieto di sosta o eccesso di velocità, per chi non rispetta le disposizioni di contenimento del virus. Prima di questo decreto-legge, il fatto costituiva invece un reato, e chi lo commetteva veniva sottoposto ad un procedimento penale e, se condannato, diveniva tecnicamente un pregiudicato. Rimangono in vigore altre sanzioni penali, comunque».

     

    Cosa si rischia uscendo di casa?

    «Il Governo ha introdotto un nuovo illecito amministrativo, punito con il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, che viene incrementata di un terzo se il fatto è commesso con l’uso di un veicolo. Si devono rispettare tutte le regole introdotte dal Governo per arginare l’epidemia. Per esempio, chi lascia il proprio domicilio senza le valide giustificazioni previste dalla legge dovrà pagare la sanzione. In caso di recidiva, cioè se si viene trovati più volte a non rispettare i divieti, l’importo viene raddoppiato. Attenzione anche a chi possiede attività commerciali e imprenditoriali, perché non osservare l’obbligo di tenere chiuso può aggiungere alla multa anche la chiusura obbligata per un periodo da 5 a 30 giorni».

    posto di blocco1 posto di blocco1

     

    Cosa succede a chi aveva già subito una denuncia penale nei giorni precedenti?

    «Il decreto-legge dispone che chi ha violato le misure prima della sua entrata in vigore, ed era quindi sottoposto ad un procedimento penale, risponde adesso con la semplice multa, per di più ridotta della metà. I Giudici che stanno procedendo devono trasmettere i fascicoli all’Autorità amministrativa competente. Nell’improbabile caso che qualcuno sia stato già condannato in via definitiva, la condanna viene revocata e non ne resta alcuna traccia nel casellario giudiziale».

     

    In quali casi è consentito oggi uscire dal domicilio?

    «In attesa di ulteriori modifiche che il Governo potrà adottare, continuano oggi a valere le regole che abbiamo imparato a conoscere. Si può uscire per motivi di salute. Attenzione, però, perché non tutte le esigenze mediche legittimano l’uscita da casa: gli interventi di medicina estetica o i trattamenti legati al benessere, anche se svolti da medici, sono esclusi. Anche le comprovate esigenze lavorative consentono ai cittadini di muoversi, ma vanno interpretate tenendo presenti le altre limitazioni imposte al settore produttivo.

     

    ALESSANDRO GENTILONI SILVERI ALESSANDRO GENTILONI SILVERI

    Questo significa che non potrà invocarle chi operi per un’azienda che il Governo ha chiuso. L’esigenza lavorativa deve essere oggettiva e documentabile, con l’esclusione degli adempimenti rinviabili o che si possono gestire senza allontanarsi da casa. Infine, si può lasciare il proprio domicilio in situazioni di necessità. È questo lo strumento che permette di soddisfare esigenze basilari, ma non è semplice stabilire cosa è autorizzato e cosa no. Per le nostre leggi, infatti, lo "stato di necessità" riguarda situazioni critiche, di «pericolo attuale di un danno grave alla persona». Casi che non giustificherebbero la possibilità di andare dal tabaccaio a comprare le sigarette, o di esercitare attività fisica all’aperto».

     

    Allora perché queste attività sono ancora consentite?

    «Sembra che il Governo abbia in mente “necessità” diverse, legate, nell’ipotesi più plausibile, al bisogno di soddisfare bisogni primari, riconosciuti dalla nostra Costituzione. Anche in questa prospettiva, non mancano i problemi. Per tornare al fumo di sigaretta, non se ne vede l’aggancio ad un valore fondante del nostro ordinamento, anzi è un’attività pericolosa per la salute. Ma potrebbe essere stata considerata necessaria per garantire la tranquillità pubblica, anche se legalmente si fatica a trovare una giustificazione. E’ invece vietato uscire solamente per tenere compagnia ad un anziano il quale, anche se è da solo, stia bene e sia ben organizzato. Mentre invece è consentito raggiungerlo per prestare assistenza o per esempio per portargli la spesa».

     

    NUOVO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE NUOVO MODULO AUTOCERTIFICAZIONE

    È possibile spostarsi da un Comune all’altro?

    «In via generale no. Il nuovo decreto prevede la possibilità di adottare specifici provvedimenti di divieto di ingresso o di uscita da territori comunali, regionali, o l’intero Paese, con la chiusura delle frontiere. Si può andare in un altro Comune nei casi che abbiamo descritto: per acquistare generi alimentari o raggiungere un medico che si trova in un Comune vicino.

     

    Lo spostamento è autorizzato anche in caso di assoluta urgenza. Legalmente, non è molto chiaro: il termine "urgente" sembra qui piuttosto significare “ineluttabile", situazioni in cui per la persona non ci siano alternative rispetto a quella di abbandonare il Comune di domicilio. Per esempio se l'eventuale perdita del lavoro abbia comportato il venir meno anche dell’alloggio, o di alternative possibilità di sostentamento».

    Giuseppe conte e le autocertificazioni – Italian beauty by sciscia/spinoza Giuseppe conte e le autocertificazioni – Italian beauty by sciscia/spinoza

     

    Cosa succede se una persona che si trova in quarantena, perché è positiva al virus, esce di casa?

    «La situazione si aggraverebbe molto, perché scatterebbero sanzioni penali. Il decreto ha introdotto un nuovo reato punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 ad 5.000 euro. Il Governo aveva annunciato pene molto più aspre, da 1 a 5 anni di carcere, ma poi ha optato per questa soluzione. Dunque, il soggetto sano che viola senza motivo le regole è sottoposto ad una semplice multa, mentre i positivi obbligati ad osservare la quarantena stretta, si renderebbero responsabili di un reato.

     

     La Magistratura potrebbe usare in questi casi una procedura snella e veloce che si chiama decreto penale di condanna: la persona infetta che esce di casa potrebbe vedersi recapitare in tempi brevi una condanna penale al pagamento di una somma anche rilevante. Rimangono comunque alcune perplessità: il regime di quarantena stretta non è ben definito a livello normativo e inoltre, per regola generale, tutte le limitazioni della libertà personale dei cittadini, anche per sacrosante ragioni di salute pubblica, devono essere previste nel dettaglio dalla legge e disposte da un Giudice, anche successivamente all’ordine stesso, come avviene nella procedura dei trattamenti sanitari obbligatori».

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    E se il soggetto in quarantena, uscendo, infettasse altre persone?

    «Il nuovo reato di “violazione della quarantena” scatta per il semplice fatto che si esce di casa, anche se l’untore non infetta nessuno. Se invece il contagio si diffonde a causa sua, scatta la punizione per altri reati, anche gravi. Si va dalle lesioni personali, dolose o colpose, fino, teoricamente, all'omicidio. I dati clinici indicano infatti che la malattia da Covid-19 può anche mettere in pericolo la vita della vittima, o durare più di quaranta giorni. Non si può purtroppo escludere neanche la morte del contagiato».

     

    Come si potrà dimostrare che il contagio degli ulteriori infettati derivi proprio da quell’untore?

    «Si tratta di una prova certamente difficile da ottenere, soprattutto in città o dove c’è un’alta densità di popolazione. Ma non si può nemmeno escludere che la dimostrazione sia possibile. Si pensi a contesti rurali molto isolati, oppure ad un’isola, dove a posteriori si dimostri che l’unico vettore di contagio può essere stato rappresentato dal nostro ipotetico untore. Si pensi, ancora, ad una famiglia che abbia rispettato con scrupolo l’obbligo di isolamento, e si veda arrivare in casa un parente infetto: le successive infezioni difficilmente potranno avere un’altra origine».

    controlli delle forze dell'ordine 1 controlli delle forze dell'ordine 1

     

    È possibile addebitare al contagiato che non rispetti le misure di contenimento anche lo sviluppo di un’epidemia?

    «Il reato di epidemia è punito sia nella forma volontaria che in quella colposa. Le pene, soprattutto nel primo caso, sono estremamente aspre. I giudici, nelle poche volte in cui se ne sono occupati hanno chiarito che l’epidemia è un reato difficile da dimostrare. Per prima cosa, l’epidemia non dovrebbe essere già in corso i quei luoghi. Inoltre, l’incriminazione richiede una significativa diffusione della malattia dal punto di vista del numero di persone contagiate.

     

    L’epidemia colposa, però, non si può escludere a priori. Pensiamo ad un soggetto contagiato che, violando i divieti, si rechi in una zona delimitata, che in precedenza era immune dal virus, e trasmetta il Covid-19 a molte persone, che a loro volta lo trasmettano a terzi. In questo caso il decreto prevede la contestazione del reato di epidemia colposa».

     

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    Dichiarare il falso nel modulo di autodichiarazione è un reato?

    «Sì, ma solo in certi casi, anche se l’atteggiamento dell’Autorità sarà giustamente molto rigoroso. In via generale, è punito penalmente chi dichiari o attesti falsamente «l’identità, lo stato o altre qualità personali». Quindi può scattare la sanzione penale solamente se si mente su questi argomenti. Per esempio dichiarando falsamente di svolgere una determinata attività lavorativa, come quella di medico o di magistrato, per legittimare lo spostamento da un luogo ad un altro.

     

    Oppure dichiarando, sempre falsamente, di essere affetti da patologie che richiedono frequenti controlli sanitari. Se invece la dichiarazione non veritiera non riguardi la sfera dell’identità, dello stato, né di altre qualità personali, la sanzione penale potrebbe essere dubbia. Per esempio nel caso in cui un soggetto dichiari falsamente che lo spostamento sia dettato dalla necessità di portare dei medicinali urgenti presso l’abitazione del proprio partner, mentre invece lo scopo è solamente quello di andarlo a trovare».

     

    Rispetto ai reati di falso, l’essere o meno assoggettato a quarantena cambia qualcosa?

    «Sì, perché il modulo di autocertificazione richiede di attestare anche di non essere sottoposto alla misura della quarantena. Chi esce in tale condizione, quindi, rende un’autocertificazione falsa, commettendo per questo solo motivo un reato aggiuntivo a quello di violazione della quarantena. Le due sanzioni si sommano».

     

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