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Stefania Tamburello per il “Corriere della Sera”
È arrivato vicino al traguardo l'iter di approvazione delle nuove regole sulla risoluzione delle crisi bancarie. Manca solo il parere della Commissione Affari europei e poi diventeranno definitive. In ogni caso ieri il consiglio dei ministri ha dato un prima via libera ai due decreti delegati di attuazione della direttiva europea cercando di recuperare il ritardo accumulato nel suo recepimento. I provvedimenti indicano la strada da seguire sin da subito per le banche in dissesto e introducono la possibilità di fare ricorso, a partire dal prossimo 1 gennaio, al bail in.
Ed è quella del bail in, che significa poi salvataggio interno, la novità della normativa recepita dall' Italia perché innanzitutto ribalta il vecchio schema che faceva ricadere in primo luogo sullo Stato e quindi sulla collettività i costi dei crac bancari. A dover pagare d' ora in poi, ma al termine di un' articolata procedura, saranno invece, prima di tutti, gli azionisti e i soci della banca e quindi i suoi creditori. Fra questi ci sono anche coloro che hanno acquistato le obbligazioni emesse dall' istituto di credito in crisi ma non i depositanti con conti fino a 100 mila euro, tutelati dal Fondo interbancario di garanzia.
accantonamenti sofferenze bancarie
Per i depositi superiori a tale cifra il rischio di essere messi, seppure in coda, nella lista di chi dovrà sacrificare il suo investimento per risanare la banca, c' è ma è minimo per le famiglie e le piccole e medie imprese che possono essere esplicitamente graziate dall' autorità di risoluzione che per l' Italia è la Banca d' Italia. Diversamente l' estensione del privilegio per le società e le imprese è stato rinviato al gennaio 2019 per non penalizzare altri creditori.
Il nuovo quadro normativo dovrebbe facilitare i programmi di risanamento delle banche attualmente in difficoltà, a partire da Banca Marche. C' è comunque da dire che la nuova normativa rende più difficile la possibilità di dissesto e fallimento grazie alla previsione di strumenti di controllo preventivo. Il bail in, in sostanza, si attiva qualora l' azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite e non si voglia perseguire la strada della liquidazione.
Per affrontare le difficoltà Bankitalia può innanzitutto vendere una parte dell' attività a un acquirente privato o trasferire temporaneamente le attività e passività a un altro soggetto («bridge bank») per proseguire le funzioni più importanti o cedere le attività deteriorate ad una bad bank per liquidarle.
Quindi può, applicare, appunto il bail in, cioè svalutare azioni e crediti convertendoli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà. L' intervento pubblico e previsto soltanto alla fine, in circostanze straordinarie e solo se il bail in è stato applicato almeno per l' 8% del totale del passivo.
La direttiva europea esclude esplicitamente alcune categorie di crediti. La prima è quella dei depositanti che hanno nel conto fino a 100 mila euro - circa 507 miliardi di euro contro un totale di 1245 miliardi di depositi - e, entro questa cifra, anche chi ha certificati e libretti di deposito, assegni circolari. Sono escluse infine anche le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente, come per esempio il contenuto della cassetta di sicurezza, o i titoli depositati in un conto apposito, o i crediti da lavoro o dei fornitori.
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