DAGOREPORT - ED ORA, CHE È STATO “ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE”, CHE SUCCEDE? SALVINI…
Marco Mobili per "Il Sole 24 Ore"
Una mina Irap da centinaia di milioni di euro sul mondo del calcio. Nell'annosa querelle sulla tassazione o meno dell'Imposta regionale sulle attività produttive delle plusvalenze sulle cessioni di calciatori, l'agenzia delle Entrate segna un goal che potrebbe valere anche una stagione. L'assist, pennellato alla Totti, lo fornisce al fisco il Consiglio di Stato che, con il parere n. 5285 dell'11 dicembre, chiarisce che «le eventuali plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei contratti di prestazioni sportive dei calciatori siano da prendere in considerazione in sede di determinazione della base imponibile Irap».
Non inganni il fatto che dal 2008 la tassazione Irap deriva dal bilancio e dunque non desta più preoccupazioni né dubbi interpretativi per le società sportive, perché le plusvalenze, quelle che contano e che pesano sui bilanci, sono state realizzate negli anni precedenti. Ed è proprio su queste poste che il fisco ha messo gli occhi già dal 2001.
à noto, infatti, che il calcio italiano all'inizio del nuovo secolo ha fondato il suo equilibrio patrimoniale proprio sulle plusvalenze realizzate con la cessione, non solo di top player ma soprattutto di una miriade di calciatori "in erba" e spesso sconosciuti alle cronache. Si trattava di operazioni spesso permutative, quindi senza scambio di denaro ma con trasferimenti incrociati di calciatori.
Che se da una parte davano un saldo finanziario pari a zero, dall'altra consentivano alle società una significativa plusvalenza nel bilancio (chi vendeva realizzava la plusvalenza immediatamente, chi comprava spalmava il costo in cinque anni come prevedono i regolamenti sulla durata del contratto dei calciatori). Un meccanismo così anomalo che non poche società di calcio si sono ritrovate con valori dell'attivo (dei calciatori) assolutamente esorbitanti. Non solo. Per salvare il giocattolo del calcio, lo stesso meccanismo ha spinto il legislatore ad "inventare" il principio ad hoc dello spalma-debiti per consentire la diluizione nel tempo degli effetti sui bilanci di queste plusvalenze.
Il fisco, come detto, è su queste diverse centinaia di milioni che ha focalizzato la sua attenzione prima avviando un'azione di accertamento mirata e poi perorando la propria pretesa impositiva nei diversi gradi di giudizio.
Il parere del Consiglio di Stato, peraltro atto non comune ma che dà l'idea dell'importanza della partita, arriva neanche a farlo apposta (ma forse sì), proprio mentre squadre di serie A, come il Cagliari o la Lazio, hanno vinto la loro partita con il fisco in Commissione regionale e l'agenzia delle Entrate ha chiesto di giocare i supplementari in Cassazione.
La mina Irap del Consiglio di Stato, dunque, finirà per produrre i suoi effetti proprio sulla miriade di contenziosi accesi in tutta Italia. Da una parte ci sono le società di calcio secondo cui le somme incassate dalla cessione di contratti di prestazione sportiva vanno considerate esenti dall'Irap. Dall'altra c'è l'amministrazione, per la quale il tributo regionale è sempre dovuto.
Le tesi contrapposte secondo i giudici amministrativi sono due: il trasferimento dell'atleta va inquadrato nell'ambito della figura tipica della cessione del contratto; viceversa il trasferimento rappresenta un'estinzione del contratto originario con contestuale costituzione di un nuovo rapporto.
Il Consiglio di Stato condivide la prima posizione, secondo cui, con la cessione del contratto, viene di fatto ceduto il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta verso corrispettivo: «Diritto integrante bene immateriale strumentale - si legge nel parere - all'esercizio dell'impresa, sia sul piano tributario, poiché ammortizzabile, sia su quello civilistico, in quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale».
Oggetto del contratto tra società sportiva e atleta è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva. Con la cessione del contratto la società cessionaria acquista, quindi col consenso dell'atleta, il diritto oggetto del contratto e succede in tutti gli obblighi e i diritti connessi.
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