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ANCHE SUL FRONTE DEI MAGISTRATI PARTE LA GUERRA ALLA “LEGGE BAVAGLIO” – IL CAPO DELLA PROCURA DI POTENZA, FRANCESCO CURCIO: “L’EMENDAMENTO COSTA CHE INTRODUCE IL DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA CAUTELARE TECNICAMENTE NON È COMPRENSIBILE” – CURCIO FA SAPERE CHE NON INTENDE RISPETTARE LA NUOVA LEGGE, SE VERRA’ APPROVATA, E CONTINUERÀ A RILASCIARE AI GIORNALISTI UN COPIA DELLE ORDINANZE : “NON SONO SECRETATE, LA LORO CONOSCIBILITÀ RESTA POSSIBILE. SARANNO LORO A FARE UNA SINTESI”
Estratto dell’articolo di Vincenzo Iurillo per “Il Fatto Quotidiano”
Il primo a codificare questa prassi fu il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo nel 2019, quando era alla guida della Procura di Napoli, con una circolare sulla comunicazione giudiziaria: via libera al rilascio ai giornalisti delle ordinanze di custodia cautelare riguardanti fatti, personaggi e vicende di interesse pubblico, dietro il pagamento del bollo dei diritti di copia. Una prassi che ha fatto scuola e che hanno adottato diversi altri procuratori. Tra i quali il capo della Procura di Potenza, Francesco Curcio.
Procuratore Curcio, continuerà a rilasciare copia dell’ordinanza ai giornalisti anche se l’emendamento Costa che introduce il divieto di pubblicazione dell’ordinanza, anche per estratto, dovesse diventare legge?
Sì. Le ordinanze non sono state secretate, la loro conoscibilità resta possibile. Non sono pubblicabili i contenuti specifici, ma il giornalista, ottenuta la copia, mentre prima poteva riportare per estratto alcuni passaggi col copia e incolla, ora ne farà una sintesi secondo la sua sensibilità e il suo stile.
Come giudica questa riforma sul punto?
VIGNETTA ELLEKAPPA SUL PROVVEDIMENTO DI ENRICO COSTA
Tecnicamente non è comprensibile. Nel momento in cui un atto non è più segreto, perché noto all’indagato e quindi non più controllabile, non capisco perché obbligare i giornalisti a una sintesi sicuramente meno precisa rispetto al testo dell’atto.
La spiegazione del legislatore è che così si assicura un maggiore rispetto del principio di innocenza dell’indagato. Questa spiegazione la convince?
La questione non dovrebbe riguardare la colpevolezza o l’innocenza dell’indagato, ma l’esattezza del resoconto del procedimento penale in quel dato momento. La possibilità di riportare con esattezza il contenuto di alcuni passaggi rende quel resoconto più preciso e la presunzione di innocenza resta comunque in vigore fino al passaggio in giudicato di una eventuale condanna. Non capisco l’incrocio dei due temi. Forse si vuole evitare la pubblicazione delle intercettazioni? Forse è questo alla fine il solito spauracchio?
Forse sì.
Ma è meglio riportarle integralmente, che averne una sintesi che può essere sbagliata o non rendere bene le parole usate dagli interlocutori intercettati. […]
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