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C'E' UN GIUDICE ANCHE PER CHI HA BOLLORI COI MINORI – LA CONSULTA HA STABILITO CHE CHI È CONDANNATO PER “ATTI SESSUALI CON MINORENNE, QUANDO È RICONOSCIUTA L'ATTENUANTE DELLA MINORE GRAVITÀ, DEVE VEDERSI SOSPESA L'ESECUZIONE DELLA PENA, IN MODO CHE POSSA PRESENTARE ISTANZA DI ACCESSO AI BENEFICI PENITENZIARI, SENZA CHE NEL FRATTEMPO SIA LIMITATA LA LIBERTÀ PERSONALE CON LA DETENZIONE IN CARCERE” – LA CORTE COSTITUZIONALE HA ACCOLTO LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ SOLLEVATE DAL TRIBUNALE DI CATANZARO SUGLI ARTICOLI 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE E HA RITENUTO CHE L'ATTUALE DISCIPLINA SIA “INCOMPATIBILE CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA...”
(ANSA) - Quando è riconosciuta l'attenuante della "minore gravità", il condannato per "atti sessuali con minorenne, ove ne sussistano le condizioni, deve vedersi sospesa l'esecuzione della pena, in modo che possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e che la magistratura di sorveglianza possa compiere la conseguente valutazione individualizzata, senza che nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere".
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, accogliendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Catanzaro in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha ritenuto che l'attuale disciplina sia "incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.)".
Le "norme censurate - aggiunge la Consulta - non soltanto prevedevano che il condannato per atti sessuali con minorenne, pur quando gli sia stata riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale della minore gravità" - di solito riconosciuta a ragazzi di poco più grandi - "deve cominciare a scontare la pena in carcere, ma vietavano anche ex lege l'accesso alle misure alternative per l'intero primo anno di detenzione".
Per i giudici costituzionali, la sospensione dell'esecuzione della pena è volta a "evitare la limitazione della libertà personale" con "la detenzione in carcere nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall'inizio, la possibilità di scontare la pena" con misure alternative al carcere.
"Ne deriva che la regola in materia è quella per cui, se il condannato può immediatamente fare istanza di accesso ai benefici penitenziari, deve essere sospesa la pena, in attesa della valutazione della magistratura di sorveglianza su detta istanza".
Per i giudici. "le norme censurate comportavano un inutile sacrificio della libertà personale, a discapito del percorso di risocializzazione del condannato e senza offrire un corrispondente beneficio in termini di tutela della collettività".
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