DAGOREPORT: C’È MOLTA TENSIONE IN “SALA” DI ATTESA - DAVANTI A UN’IPOTESI DI REATO SARÀ DIFFICILE…
UN ALTRO EURO-SCHIAFFONE ALL’ITALIA – LA CORTE DI GIUSTIZIA UE HA STABILITO CHE IL REQUISITO DI DIECI ANNI DI RESIDENZA, PREVISTO DALLA NORMATIVA ITALIANA PER L'ACCESSO AL "REDDITO DI CITTADINANZA", COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE INDIRETTA NEI CONFRONTI DEI RIFUGIATI ED È QUINDI INCOMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO – I GIUDICI DELLA CORTE DEL LUSSEMBURGO SI SONO ESPRESSI SU UNA CAUSA ORIGINATA DA UNA CONTROVERSIA TRA UN RIFUGIATO RESIDENTE NEL NOSTRO PAESE E L'INPS...
(Adnkronos) - Il requisito di residenza di dieci anni previsto per i rifugiati in Italia che intendessero percepire il reddito di cittadinanza costituisce una "discriminazione indiretta" nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue, in una causa originata da una controversia tra un rifugiato residente in Italia e l'Inps.
A un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria in Italia era stato revocato il reddito di cittadinanza, dopo che un controllo amministrativo ha rivelato che non soddisfaceva il requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale previsto dal diritto italiano.
L'uomo ha contestato la decisione davanti a un giudice italiano, il quale ha chiesto alla Corte di Giustizia di stabilire se il requisito costituisse una discriminazione indiretta nei confronti degli stranieri.
La Corte dichiara che la concessione del reddito di cittadinanza rientra nel principio di uguaglianza tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini nazionali in materia sia di accesso all’occupazione sia di diritto a un reddito minimo. Sebbene il requisito sia applicato allo stesso modo a tutti gli interessati, incide principalmente sugli stranieri.
GIORGIA MELONI REDDITO CITTADINANZA
Questa disparità di trattamento non è giustificata dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo italiano, un onere amministrativo ed economico significativo. Per i giudici di Lussemburgo, costituisce quindi una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Union
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