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SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA, PER LE TOGHE, CONTA SOLO LA TUTELA DEI FIGLI – LA CONSULTA HA DEPOSITATO DUE SENTENZE SOLO APPARENTEMENTE IN CONTRADDIZIONE: LA PRIMA, RICONOSCE ENTRAMBE LE MAMME DEL FIGLIO AVUTO ALL’ESTERO CON LA FECONDAZIONE ASSISTITA; LA SECONDA, VIETA ALLA DONNA SINGLE LA FECONDAZIONE – L’AVVOCATO CARLO RIMINI: “LA CORTE OPERA SOLO SULLA BASE DI VALUTAZIONI RAZIONALI, PER DIFENDERE UN VALORE COSTITUZIONALE: L’INTERESSE DEL BAMBINO. LE SCELTE POLITICHE SPETTANO AL LEGISLATORE, CHE PERÒ NEGLI ULTIMI ANNI È RIMASTO INERTE…”
Estratto dell’articolo di Carlo Rimini per il “Corriere della Sera”
La Corte costituzionale pare contraddirsi nelle due sentenze depositate ieri. Nella prima si afferma che è incostituzionale impedire di riconoscere un bambino a colei che ha accettato con la propria compagna una procreazione assistita all’estero, ma non ha partorito. Si pone così fine ad una incertezza indegna di uno Stato civile [...]
Con la seconda, invece, la Corte afferma che è legittimo ammettere alla procreazione assistita solo una coppia di genitori di sesso diverso, escludendo quindi la donna singola.
In questa seconda decisione, si afferma che «la scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in contesto che (…) implica l’esclusione della figura del padre è tuttora riconducibile al principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati».
Come si spiega questa contraddizione? La Corte opera solo sulla base di valutazioni razionali, nei limiti dei propri poteri. Le scelte politiche spettano al legislatore, che però negli ultimi anni è rimasto inerte.
Quando un bambino è già nato, con fecondazione assistita omosessuale realizzata all’estero, esiste un valore costituzionale che deve essere difeso: l’interesse del bambino a vivere nel contesto familiare costituito dalle due persone che lo hanno voluto.
Al contrario, prima che il percorso di procreazione sia realizzato, non vi è alcun bambino da tutelare e il legislatore è libero di fissare il limite per cui l’accesso alle tecniche mediche è consentito solo per ovviare alla sterilità di una coppia eterosessuale. Le due decisioni sono coerenti in una logica che deve essere politicamente neutrale.
C’è però un problema negli effetti delle due sentenze: solo le coppie (o le donne singole) ricche potranno recarsi all’estero per coronare il loro desiderio di maternità. Le donne meno abbienti dovranno sottostare alla rigidità del sistema italiano. Ma la Corte costituzionale non può farsi carico di questo problema.
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