padre rimprovera la figlia

“EDUCARE NON SIGNIFICA UMILIARE” - LA FIGLIA MINORENNE LO CHIAMA “SCEMO”, IL PADRE LA OBBLIGA A CHIEDERE SCUSA PER 50 VOLTE E VIENE CONDANNATO DALLA CASSAZIONE – L’UOMO NON SOLO AVEVA PRETESO CHE LA FIGLIA SI SCUSASSE RIPETUTAMENTE MA L'AVEVA MINACCIATA E PICCHIATA: NON SIAMO DAVANTI A UN ECCESSO EDUCATIVO MA A UN REATO – LA SENTENZA SI INSERIESCE IN UN ORIENTAMENTO CONSOLIDATO: "IL POTERE EDUCATIVO DEI GENITORI HA LIMITI CHIARI. DEVE ESSERE ESERCITATO CON MEZZI CONSENTITI E PROPORZIONATI SENZA…”

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Da open.online - Estratti

Costringere una figlia minorenne a ripetere per più di 50 volte «scusa papà, non lo faccio più», mentre viene insultata, minacciata e colpita, non è un eccesso educativo: è reato. Lo chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15594/2026, depositata il 29 aprile, con cui ha confermato la condanna di un padre per abuso dei mezzi di correzione, respingendo il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna.

 

 

padre rimprovera la figlia

Il caso ruota attorno a un unico episodio, avvenuto il 2 gennaio 2019, durante un tragitto in auto. Secondo quanto ricostruito dai giudici, l’uomo, irritato perché la figlia lo aveva chiamato «scemo», aveva iniziato «a bestemmiare, a colpire la bambina, a urlarle epiteti gravemente offensivi», arrivando a umiliarla e minacciarla. E, soprattutto, «costringendola a pronunciare, senza interruzione, per almeno una cinquantina di volte, la frase “scusa papà, non lo faccio più”», pretendendo anche «che tenesse aperti gli occhi durante tale recitazione e nel frattempo picchiandola».

 

 

 

padre rimprovera la figlia

Il nodo giuridico sta tutto qui: quando un comportamento, anche se motivato da intento educativo, diventa penalmente rilevante? Davanti a questo quesito, la Cassazione risponde così: «Qualunque forma di violenza fisica o psichica», esula dal perimetro applicativo del reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.), anche se la violenza è motivata con finalità correttive. In altre parole, per i giudici non esiste uno spazio legittimo per la violenza nell’educazione.

 

Ma cosa sono i “mezzi di correzione” ammessi? Nel diritto penale (articolo 571 c.p.) sono elencati gli strumenti educativi leciti, cioè le modalità con cui un genitore può correggere il comportamento di un minore. Tra questi: la richiesta di tenere un comportamento corretto (studiare, rispettare orari, ecc.), i rimproveri verbali, l’imposizione di regole e le limitazioni (per esempio: niente telefono, niente uscite).

 

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(…)

 

 

Un altro passaggio interessante della sentenza riguarda il contesto familiare. La difesa aveva sostenuto che il disagio della figlia derivasse dalla conflittualità tra i genitori. Ma per la Cassazione questo non basta a escludere la responsabilità del padre. Anche in presenza di tensioni familiari, resta centrale la valutazione della condotta: nel caso concreto, la condotta era caratterizzata da «elevato grado di insidiosità, arbitrarietà, intempestività» e tale da poter provocare «sofferenze e/o disagi psicologici ai danni della minore».

 

La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato: il potere educativo dei genitori ha limiti chiari. Deve essere esercitato «con mezzi consentiti e proporzionati […] senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità». Tradotto: educare non significa umiliare, né tantomeno usare violenza.

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