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COSE DA BESTIE - MOLESTARE IL TUO CANE: È UN REATO O MENO? SECONDO LA CORTE SUPREMA CANADESE, NO: GLI ATTI SESSUALI TRA UOMINI E ANIMALI SONO LECITI, PURCHÈ NON VI SIA PENETRAZIONE...

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Da http://osservatoriogender.it

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Il Canada ha stabilito che gli atti sessuali tra uomini e animali sono leciti purché non vi sia “penetrazione” tra i soggetti coinvolti. A dichiararlo è stata una recente sentenza dalla Corte Suprema che si è occupata di un caso di un uomo della British Columbia, condannato per aver aggredito sessualmente le proprie figliastre e imputato di 13 diversi capi d’accusa tra cui quello di “bestialità”.

 

La Corte Suprema canadese ha sorprendentemente assolto l’uomo, identificato come “DLW” per proteggerne l’identità, dall’accusa di “bestialità” in quanto secondo la maggioranza dei giudici con la definizione di “bestialità” si deve intendere un “rapporto sessuale completo” tra uomo e animale che presuppone la penetrazione.

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Gli avvocati di DLW hanno difeso il proprio assistito, sostenendo che il reato di bestialità, legato alla sodomia con gli animali, seppur introdotto con il codice penale del 1892, non è mai stato definito chiaramente in maniera da comprendere qualsiasi tipo di atto sessuale tra uomini e animali.

 

Secondo tale linea difensiva dunque, non rientrerebbero in tale reato le terribili e ripugnanti accuse mosse nei confronti del loro imputato in quanto “limitate” ad altri atti sessuali. Gli atti giudiziari rivelano inoltre che DLW tentò successivamente di far avere al cane un rapporto con le proprie figliastre, non riuscendo fortunatamente nel suo perverso intento.

 

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Per l’aggressione sessuale nei confronti delle sue figliastre e i 13 capi d’accusa, DLW sta ora scontando una pena detentiva di 16 anni e, al fine di vedere ridotta la propria detenzione, ha chiesto il condono dell’accusa di “bestialità” portandola davanti alla Corte di Appello.

 

Ebbene, di fronte a tutto ciò, la Corte Suprema del Canada ha inspiegabilmente accolto il ricorso di DLW, stabilendo con una maggioranza schiacciante di 7 a 1 che affinché sussista il reato di “bestialità” è necessaria la penetrazione tra i soggetti coinvolti in quanto è questa “l’essenza, l’atto che definisce il reato”.

 

Inutile la presa di posizione di Rosalie Abella, l’unico giudice dissidente, che ha cercato in tutti i modi di convincere la Corte a negare il ricorso, ricordando come:

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“Gli atti con gli animali che hanno uno scopo sessuale sono intrinsecamente uno sfruttamento al di là che si verifichi o no la penetrazione”.