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MENTRE POLIZIA ED ESERCITO PUBBLICANO POST PIENI D'AMORE, L'ARMA ''LICENZIA'' UNA CARABINIERA PER AVER INTRATTENUTO UNA FUGACE RELAZIONE CON UN COLLEGA. LEI PERÒ HA FATTO RICORSO AL TAR: IL LICENZIAMENTO ERA SESSISTA, VISTO CHE IL SUO COMMILITONE NON AVEVA RICEVUTO NESSUNA SANZIONE, E SOLO IL SUO COMPORTAMENTO ERA STATO RITENUTO ''INAPPROPRIATO''

 

Simona Pletto per “Libero quotidiano

 

Era brava, nessuna nota negativa in anni di servizio. Tranne quella scappatella con un collega carabiniere. Ma il Comando generale dell' Arma, nel maggio scorso, l' aveva congedata proprio per colpa di quella relazione "inappropriata" con il collega. Un "licenziamento" giudicato "sessista", che lei non aveva accettato rivolgendosi al Tar per un ricorso. E il Tribunale Amministrativo di Firenze alla fine, con una salomonica decisione, le ha dato ragione, ordinando il suo reintegro al posto di lavoro che le spettava.

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L' avvocato della donna aveva accusato l' avvocatura distrettuale in difesa dell' Arma, di un «vero e proprio giudizio morale dai toni sessisti non richiesto, e comunque espresso solo limitatamente alla ricorrente». La donna era finita nei guai per aver avuto appunto una relazione sentimentale con un commilitone «cagionando disagio al servizio istituzionale».

 

Tali affermazioni «indimostrabili e offensive» secondo i giudici del Tar, sono state cancellate a norma di legge ma siccome le motivazioni di congedo della donna erano basate proprio su questa presunta relazione sentimentale, il ricorso è stato accolto e sono stati annullati tutti i provvedimenti impugnati.

 

La donna potrà quindi rientrare a far parte dell' Arma dei carabinieri. Le valutazioni sui 4 anni di ferma volontaria, infatti, erano soddisfacenti e anche la commissione di valutazione e avanzamento regionale aveva dato il via libera alla permanenza nell' Arma dopo un' audizione del 5 aprile dello scorso anno.

 

Nonostante questo il comando generale aveva disposto il congedo della donna il successivo 29 maggio. Ma le uniche motivazioni di tale provvedimento erano legate alla presunta relazione, giudicata come detto "inappropriata". Proprio a causa della storia sentimentale col collega, era stata spostata ad un' altra stazione dopo due giorni di consegna. Troppo poco per poter giustificare il congedo visto che le valutazioni erano invece positive, sempre secondo il Tar della Toscana.

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Nella sentenza, infatti, si legge chiaramente che: «Pur tralasciando come sia rimasta incontestata la circostanza relativa al fatto che solo ed esclusivamente la ricorrente sia risultata destinataria della sanzione disciplinare (e non quindi anche il commilitone), è dirimente constatare che l' erogazione di una consegna di due giorni deve ritenersi di per sè insufficiente a fondare un giudizio di non meritevolezza laddove quest' ultimo (come vedremo) non sia confermato e strettamente correlato ad un giudizio complessivo, riferito all' intero periodo di permanenza nell' Arma che, in quanto tale, insiste su un periodo di quattro anni.

 

E, peraltro, evidente l' estrema esiguità della sanzione irrogata, che ha comportato esclusivamente una consegna per due giorni, circostanza quest' ultima che dimostra come la fattispecie fosse stata già ritenuta non particolarmente grave da parte dell' amministrazione».

 

«Anche il trasferimento per incompatibilità» concludono i giudici del Tar, «deve ritenersi non dirimente, essendo stato disposto sempre in conseguenza di detta relazione sentimentale».

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